Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33106 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14009-2017 proposto da:

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa

dall’avvocato RITA SANTO;

– ricorrente –

contro

D.N.L., C.A.M., C.P., C.K.,

C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5965/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti la Regione Lazio impugna l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Roma, avente ad oggetto la condanna di essa ricorrente al risarcimento del danno scaturito in conseguenza dell’occupazione usurpativa di un fondo di proprietà dei resistenti ricadente nell’area del Parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’art. 2909 c.c. poichè, essendo stato già accertato l’an debeatur con sentenza passata in giudicato, il giudice d’appello avrebbe errato nell’individuare la data del commesso illecito all’atto dell’istituzione del sopra mentovato parco (1987), piuttosto che nella delimitazione dei suoi confini avvenuta successivamente (1998); 2) della violazione degli artt. 2043,2056 e 2057 c.c. perchè in conseguenza della violazione di cui sopra lo status urbanistico del bene era stato individuato con riferimento alla prima data, piuttosto che alla seconda; 3) della violazione dell’art. 1223 c.c. poichè si era liquidata una posta indennitaria qualificabile come lucro cessante, sebbene non ve ne fosse prova.

Non ha svolto attività difensiva la parte resistente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è affetto da una doppia ragione di inammissibilità, da un lato, risultando formulato in spregio del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), dal momento che con esso si deduce la preclusiva sussistenza di un giudicato sul punto in contestazione senza riprodurre lo specifico passaggio argomentativo della sentenza che ne sarebbe fonte, in tal modo precludendo alla Corte di prendere cognizione ex actis della veridicità e, quindi, della concludenza della sollevata censura; e dall’altro, è inteso a sottoporre a revisione l’accertamento di fatto operato dal giudice d’appello, dal momento che con esso si sollecita impropriamente questa Corte a sostituire sul punto il proprio apprezzamento a quello espresso del giudice di merito, in tal modo inducendo il giudice di legittimità a farsi rinnovato giudice del fatto sostanziale, ancorchè ciò ne travalichi i limiti istituzionali.

3. Il secondo motivo resta assorbito dal rigetto del primo.

4. Il terzo motivo è al pari del primo affetto ancora da una doppia ragione di inammissibilità, da un lato, risultando integrare una questione nuova, dal momento che la doglianza con esso rapportata -declinata, per vero, anche in spregio del correlato principio di autosufficienza – non costa fosse già stata sottoposta al vaglio dei pregressi gradi di merito, onde ne resta perciò escluso l’esame da parte di questa Corte, il cui sindacato, essendo diretto ad accertare la legittimità della decisione in rapporto alle questioni decise, non può estendersi alla cognizione di questione che non abbiano già formato oggetto di trattazione nel merito; dall’altro, essendo formulato in violazione del principio di specificità, dal momento che esso si limita ad indicare la norma asseritamente violata e non precisa, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, in tal modo precludendo a questa Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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