Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33106 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 20686 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Sc. A3 s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, n. 102/50/2012, depositata in data 6 marzo

2012, non notificata.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale U. de

Augustinis che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 102/50/2012, depositata in data 6 marzo 2012 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di A3 s.r.l. avverso la sentenza n. 638/16/2010 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) notificati il 27 gennaio 2010 con i quali l’Agenzia delle entrate, sulla base di p.v.c. del Comando Compagnia di Marcianise, aveva contestato, per gli anni 2006-2007, l’illegittima l’applicazione da parte della contribuente del regime del margine in materia di IVA, relativamente ad alcune operazioni di rivendita di autoveicoli usati da operatori esteri comunitari;

– il giudice di appello il giudice a quo, in punto di diritto, per quanto di interesse, riteneva legittima l’applicazione del regime del margine, stante oltre alla qualità di beni usati delle autovetture acquistate, la dichiarazione nelle fatture del cedente comunitario che le operazioni erano state effettuate con l’applicazione del regime del margine; per cui, l’Agenzia non aveva provato l’insussistenza delle condizioni legittimanti l’applicazione del regime agevolativo;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; è rimasta intimata la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 38, commi 3 e 4, , convertito dalla L. n. 427 del 1993, D.L. n. 41 del 1995, art. 36, commi 3 e 4, convertito dalla L. n. 85 del 1995 per avere il giudice a quo, ritenuto legittima l’applicazione da parte del contribuente del regime del margine in materia di IVA, relativamente ad una pluralità di operazioni di rivendita di autoveicoli usati acquistati da società cedenti estere comunitarie;

– in particolare, l’Agenzia delle entrate contesta la ratio decidendi della sentenza impugnata – con la quale, come indicato in narrativa, il giudice di appello ha ritenuto sufficiente ai fini dell’applicazione del detto regime, oltre al carattere di bene usato delle autovetture compravendute, la dichiarazione in fattura del cedente comunitario che le operazioni erano state effettuate con l’applicazione del regime del margine, esonerando la cessionaria da ogni ulteriore indagine sulla provenienza dei beni acquistati – sul rilievo che, a fronte della contestazione dell’amministrazione, basata su elementi oggettivi e specifici, la contribuente – cessionaria non aveva assolto l’onere probatorio in ordine alla sussistenza in capo all’originario cedente-operatore comunitario dei “requisiti soggettivi” di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 36, comma 1, e, dunque, in ordine alla condizione indefettibile di applicabilità del regime speciale del margine concretantesi nella indetraibilità dell’Iva versata “a monte” da un soggetto appartenente ad una delle categorie indicate dalla legge;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuta legittima l’applicazione del regime del margine Iva senza fare ricadere effettivamente sulla società contribuente l’onere di provarne i presupposti di legge e, anzi, considerando la mancata prova da parte dell’Agenzia dell’insussistenza delle condizioni legittimanti l’adozione del detto regime;

-con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, quali i presupposti di legge per la legittima applicazione del regime del margine;

– i motivi- da trattare congiuntamente per connessione- sono fondati alla luce dell’orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 12 settembre 2017, n. 21105) secondo cui “In tema di IVA, il regime del margine – previsto dal D.L. n. 41 del 1995, art. 36, conv. con modif. in L. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato – costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se I’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta. Nell’ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assolta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole”; questo principio è stato confermato anche, ex multis, da Cass., sez. 5. n. 32402 del 14/12/2018; Sez. 5, n. 23257 del 2018;

– nella sentenza impugnata, il giudice a quo, nel valutare il comportamento della società A3 s.r.l., non si è attenuto al principio di diritto sopra richiamato;

– infatti, a fronte di una oggettiva contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la presunta mancanza del “requisito soggettivo” in capo al cedente comunitario originario dante causa (per essere le società cedenti estere comunitarie, esercenti attività di autonoleggio e simili, dunque, soggetti detraenti l’Iva), il giudice di appello, nel ritenere sufficiente, ai fini dell’applicazione del regime del margine – oltre a carattere di “bene usato” delle autovetture, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 41 del 1995, art. 36 e del D.L. n. 331 del 1993, art. 38 – la dichiarazione nelle fatture dei cedenti che i beni erano già stati assoggettati a tale trattamento fiscale, non ha fatto ricadere sulla contribuente – cessionaria la prova della propria buona fede, e, cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto);

– pertanto, il giudice a quo, in violazione del principio di diritto sopra richiamato, non ha fatto rientrare nell’ambito delle precauzioni che si potevano senz’altro richiedere alla contribuente-cessionaria di veicoli d’occasione l’esame della “storia” dei veicoli, quantomeno con riferimento all’individuazione dei precedenti intestatari del mezzo, risultanti dalla carta di circolazione, documento in possesso dell’acquirente in quanto indispensabile per il perfezionamento dell’operazione; ciò al fine di verificare, eventualmente mediante l’acquisizione di ulteriori dati di rapido reperimento, se essi fossero, o meno, soggetti legittimati ad esercitare il diritto di detrazione dell’IVA;

– in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè esamini il merito della vicenda, alla luce dei suddetti principi.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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