Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33105 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6744-2018 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIUFFRIDA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ELIA VIVARELLI, PAOLO BOTZIOS;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 05/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che

1. Con sentenza n. 135/2018 del 5/1/2018 la Corte Cassazione accoglieva – limitatamente alla determinazione dell’importo, da quantificare ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 – il ricorso proposto da Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza d’appello che aveva dichiarato illegittima l’apposizione del termine al contratto stipulato dalla società con G.R., ritenendo sussistente fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannando la società al risarcimento dei danni conseguenti;

2. avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per revocazione la lavoratrice con unico motivo, illustrato con memoria;

3. Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

che

1.Con unico motivo di revocazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, che la sentenza non ha in alcun modo scrutinato l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da Poste Italiane S.p.a. Con tale eccezione l’odierna ricorrente aveva in quella sede rilevato l’inesistenza della notifica, poichè la società aveva notificato il ricorso per Cassazione all’avv. Claudio Lolli nel domicilio eletto presso la cancelleria della Corte d’appello di Roma laddove, ai sensi dell’art. 330 c.p.c. avrebbe dovuto notificarlo ai nuovi difensori presso il domicilio eletto, posto che nel corso del giudizio d’appello ella aveva revocato il mandato all’originario difensore e provveduto a conferire l’incarico agli avv. Vivarelli, Botzios e Basta, eleggendo nuovo domicilio.

Osserva che

controparte doveva essere ritenuta a conoscenza della sostituzione, essendo stata la medesima esternata in modo formale, anche attraverso il deposito della revoca del mandato e dell’avviso di ricevimento di tale revoca come risultante da verbale di udienza cui era presente il procuratore di controparte;

2. il ricorso è inammissibile;

3. parte ricorrente, invero, denuncia l’omesso esame di un atto difensivo, specificamente del controricorso, con il quale era stata formulata un’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per inesistenza della notificazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. n. 22561 del 07/11/2016 in tema di omesso esame di memoria ex art. 380 bis c.p.c.) un tal genere di vizio può integrare errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa da quella in concreto adottata. Nella specie tale decisività difetta a mente della giurisprudenza in tema di inesistenza della notificazione consolidatasi a seguito dell’intervento delle sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 14916 del 20/07/2016), secondo cui “l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”;

4. nel caso in esame si trattava di ricorso per cassazione notificato presso il difensore domiciliatario per il giudizio di primo grado, anzichè presso il difensore costituito nel corso del giudizio di appello e presso il quale la parte aveva eletto domicilio per tale grado del processo;

5. proprio in relazione ad analogo caso la sentenza delle sezioni unite citata ha affermato che: “alla luce degli esposti principi, nella fattispecie la notificazione del ricorso principale, eseguita presso il difensore domiciliatario della controparte per il giudizio di primo grado, anzichè presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, è affetta da nullità per violazione dell’art. 330 c.p.c., sanata dall’avvenuta costituzione della parte medesima>. Conseguentemente l’esame dell’eccezione d’inammissibilità avrebbe condotto al rigetto della medesima, non potendosi qualificare il vizio dedotto come inesistenza della notifica ed essendo intervenuta la sanatoria a seguito di costituzione della controparte;

6. neppure è ravvisabile una situazione riconducibile al c.d. prospective overruling processuale, in assenza di un mutamento di giurisprudenza operante in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso e di ragioni atte a tutelare l’affidamento incolpevole della parte nella consolidata applicazione della regola in precedenza enunciata (Cass. 11/7/2011 n. 15144, Cass. 5/4/2018 n. 8445): la citata decisione delle Sezioni Unite, infatti, dà conto del pregresso indirizzo esistente in giurisprudenza in senso conforme alla decisione adottata, citando, tra altre, Cass., sez. un., n. 10817 del 2008 e Cass. nn. 6947 del 1995, 7818 e 16952 del 2006;

7. in assenza di errore revocatorio avente carattere decisivo il ricorso va dichiarato ammissibile, con liquidazione delle spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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