Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33104 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24693-2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

ACACIE 13/15, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO GUGLIELMOTTI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 285/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che

La Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da C.A. nei confronti dell’Inps, volta all’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato della predetta alle dipendenze dell’azienda agricola “Voria Antonio” per 102 giornate negli anni 2006, 2007 e 2010 e, conseguentemente, all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento con il quale l’Istituto aveva chiesto la restituzione della somma di Euro 7.895,02 erogatale a titolo di indennità di disoccupazione agricola per le suddette annualità;

la Corte territoriale fondava la decisione sulla valutazione dei verbali ispettivi e delle deposizioni testimoniali assunte, dai quali desumeva l’assenza di prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.A. con unico motivo, illustrato con memoria;

resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

che

Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, in riferimento agli artt. 2697,2700,2727 e 2729 c.c., ed all’art. 24 Cost. Rileva che non erano state valutate le contestazioni mosse all’accertamento ispettivo, cui era stata accordata abnorme rilevanza rispetto alle deposizioni testimoniali assunte, queste ultime erroneamente valutate oppure trascurate;

Il motivo è inammissibile;

riguardo al dedotto vizio di motivazione occorre rilevare che nel caso in esame (come può evincersi dalla data della sentenza di primo grado – 28 aprile 2015 – riportata nella sentenza impugnata), trova applicazione la disposizione di cui al comma quinto dell’art. 348 ter c.p.c., la quale prevede un’ipotesi di minore impugnabilità della c.d. doppia conforme, stabilendo che il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4. In proposito questa Corte di legittimità (così Cass. n. 5528 del 10/03/2014, conforme Cass. Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016) ha avuto modo di affermare che presupposto per l’operatività della disposizione è che, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, la Corte d’appello abbia aderito alla ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di primo grado, talchè, per scongiurare l’applicazione della norma, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che il provvedimento impugnato non si fonda sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione appellata. Nella specie la ricorrente nulla ha dedotto circa la diversità della questio facti posta a fondamento delle decisioni di merito. Ne consegue che le censure riconducibili a vizi motivazionali sono inammissibili, poichè, nel regime processuale applicabile alla fattispecie, tale forma di censura non è consentita;

quanto agli ulteriori rilievi, va osservato preliminarmente che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (così Cass. n. 13395 del 29/05/2018) “La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)” naturalmente laddove tale ultimo sindacato sia consentito. Poichè la censura per violazione della regola sull’onere della prova non è stata neppure prospettata nei suddetti termini, il ricorso deve reputarsi inammissibile, poichè, ripercorrendo tutte le risultanze processuali, propone una nuova valutazione dei fatti, così proponendo un riesame del merito della controversia non consentito in sede di legittimità (così Cass. n. 8758 del 04/04/2017); si veda, ancora, Cass. n. 29404 del 07/12/2017: “Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità”);

per quanto esposto in precedenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con liquidazione delle spese secondo soccombenza;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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