Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33104 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 17338 del ruolo generale dell’anno 2012,

proposto da:

M.P.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv.to Claudio Lucisano, elettivamente

domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma Via Crescenzio

n. 91;

– ricorrente –

Contro

Equitalia Nomos s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, n. 39/05/2011, depositata in data 25 maggio

2011, non notificata.

e sul ricorso iscritto al n. 17248 del ruolo generale dell’anno 2013,

proposto da:

M.P.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv.to Claudio Lucisano e dall’avv.to Maria

Sonia Vulcano, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo

difensore, in Roma Via Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, n. 29/05/2011, depositata in data 6 aprile

2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

– nel procedimento RG 17338/12, con sentenza n. 39/05/2011, depositata in data 25 maggio 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, per quanto di interesse, accoglieva l’appello principale proposto da Equitalia Nomos s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di M.P.L. avverso la sentenza n. 41/23/2009 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) recante l’importo di Euro 10.092,59 per mancato versamento di Irpef, Irap e Iva per l’anno 2000;

– avverso la sentenza della CTR, M.P.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo; rimane intimata Equitalia Nomos s.p.a.;

– nel procedimento RG 17248/13, con sentenza n. 29/05/2011, depositata in data 6 aprile 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, rigettava l’appello proposto da M.P.L. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 30/23/2009 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) recante l’importo di Euro 10.092,59 per mancato versamento di Irpef, Irap e Iva per l’anno 2000;

– avverso la sentenza della CTR, M.P.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– i ricorsi sono stati fissati in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 – bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente disposta la riunione del procedimento RG 17248/13 a quello RG 17338/12, stante la connessione soggettiva e oggettiva trattandosi della impugnativa medesima cartella di pagamento;

– nel procedimento RG 17338/12, il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, per avere il contribuente aderito, in data 6 marzo 2012, alla definizione delle liti pendenti ai sensi del D.L. n. 98 del 2011 sull’avviso di accertamento (OMISSIS), atto presupposto della cartella, con conseguente estinzione dei giudizi anche sugli atti derivati;

– nel procedimento RG 17248/13, il ricorrente denuncia la violazione: 1) del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, (primo motivo); 2) della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1, dell’art. 149 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, comma 1, (secondo motivo); 3) della L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 2; eccesso di potere per contraddittorietà; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, comma 1, (terzo motivo); 4) del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, comma 1, e art. 15 (quarto motivo); 5) del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, del D.M. n. 321 del 1999, art. 2, comma 1; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4; del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 19 e 53; art. 2697 c.c., eccesso di potere per violazione di norma interna DRE Piemonte 1 giugno 2001, prot. 43065 (quinto motivo); 6) del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 e D.M. n. 321 del 1999, art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 67, comma 1, lett. A), artt. 66 e 68, del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 71, comma 3, (sesto motivo);

– assume carattere pregiudiziale e assorbente l’eccezione sollevata -nel procedimento RG 17248/13 – dall’Agenzia delle entrate di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse che è fondata, in quanto come rilevato dall’Ufficio e riscontrato dall’esame degli atti di causa – a seguito di definizione della lite fiscale pendente ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, sul presupposto avviso di accertamento (OMISSIS) -l’Amministrazione ha proceduto allo sgravio della cartella esattoriale in questione in data 19 febbraio 2013 prima della notifica, a mezzo servizio postale, del ricorso per cassazione in data 1-3 luglio 2013;

– al riguardo, se è vero che “In tema di contenzioso tributario, lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente e la mancata impugnazione della sentenza che abbia conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto di regola funzionali solo ad evitare un aggravamento delle spese processuali nel giudizio sul ruolo, non comportano, di per sè, alcun effetto di acquiescenza o, rispettivamente, di giudicato esterno nel giudizio che ha per oggetto l’impugnazione dell’atto presupposto” (Cass., sez. 5, n. 21590 del 23/10/2015; Sez. 5, n. 6334 del 01/04/2016), l’eliminazione nel giudizio sul ruolo del credito dell’Amministrazione in autotutela mediante il cd. sgravio della cartella prima della proposizione del ricorso per cassazione ne comporta l’inammissibilità per difetto di interesse;

– quanto al procedimento RG 17338/12, l’accertato sgravio della cartella in data 19 febbraio 2013 in data posteriore alla notifica, a mezzo posta, del ricorso per cassazione in data 9-12/7/2012, ne comporta la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

– in conclusione, previa riunione, mentre con riguardo al procedimento RG 17338/12 va dichiarata la cessazione della materia del contendere, quanto al procedimento RG 17248/13, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse;

– quanto al procedimento RG 17338/12, nulla sulle spese essendo rimasta intimata Equitalia s.p.a. mentre, quanto al procedimento RG 17248/13, la peculiarità della vicenda processuale induce questa Corte a disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte:

dispone la riunione del procedimento RG 17248/13 a quello RG 17338/12;

quanto al procedimento RG 17338/12, dichiara la cessazione della materia del contendere;

quanto al procedimento RG 17248/13 dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

quanto al procedimento RG 17248/13, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 sezione civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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