Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33103 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11077-2017 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI

51, presso lo studio dell’avvocato ITALA DI PAOLA, rappresentata e

difesa dagli avvocati FRANCESCO TATA, VINCENZO GIFOLI;

– ricorrente –

contro

PANEM ET CIRCENSES SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 38,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CRISCI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1043/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 23/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO

Fatto

RILEVATO

che

La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dopo aver confermato la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato da Panem et Circenses s.r.l. nei confronti di G.M., riduceva l’indennità risarcitoria in favore della lavoratrice, originariamente determinata in sei mensilità, nella misura di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, compensando per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione G.M. sulla base di unico motivo illustrato con memoria;

resiste con controricorso la società, la quale ha depositato memoria;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

che

Con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e dell’art. 92c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3) e difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto ricorrere l’ipotesi di soccombenza reciproca per legittimare la compensazione integrale delle spese del doppio grado del giudizio “in considerazione della fondatezza solo parziale delle pretese originariamente azionate dalla ricorrente”. Osserva che nel ricorso di primo grado era stato richiesto dichiararsi illegittimo il licenziamento con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro o, in mancanza, al pagamento di un’indennità risarcitoria contenuta nei limiti di legge, ma ancorchè in sede di gravame l’indennità risarcitoria fosse stata ridotta a tre mensilità, non poteva ritenersi che le pretese originariamente azionate dalla ricorrente fossero fondate solo parzialmente;

il ricorso è infondato in base al principio consolidato affermato da questa Corte di legittimità in forza del quale “La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo” (Cass. n. 10113 del 24/04/2018);

nella specie, infatti, in presenza di accoglimento della domanda in misura quantitativamente ridotta rispetto alla pretesa, sussiste un’ipotesi di soccombenza parziale che può dar luogo, discrezionalmente, a compensazione, la cui misura è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità;

per quanto esposto in precedenza il ricorso deve essere rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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