Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33103 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 12838 del ruolo generale dell’anno 2012,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

Oesse s.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a

margine al controricorso, dall’Avv.to Natale Mangano e dall’avv.to

Claudio Lucisano, elettivamente domiciliata presso lo studio del

secondo difensore, in Roma Via Crescenzio n. 91;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, n. 49/34/2011, depositata in data 26 maggio

2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 49/34/2011, depositata in data 26 maggio 2011,e non notificata, la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto da Oesse s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 43/17/2010 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società contribuente avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva recuperato, per l’anno 2003, l’Iva indebitamente detratta, in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti di importazione intracomunitaria di autoveicoli tramite società interposte c.d. cartiere (Fin Car, All Cars e Vaie);

-il giudice di appello, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) l’Ufficio non aveva fornito riscontri obiettivi atti a provare l’effettiva esistenza dell’assunta fittizietà delle operazioni in questione; 2) in particolare, l’Ufficio: a) si era basato sulla decisione del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto il meccanismo di frode all’erario nei confronti della Fin Car, procedimento penale al quale Oesse s.r.l. era rimasta estranea; b) non aveva dimostrato l’esistenza di un rapporto diretto tra Oesse s.r.l. e i fornitori esteri; c)i pagamenti dei veicoli acquistati erano risultati confermati dalle movimentazioni bancarie; d) il Gip di Torino aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante di Oesse s.r.l. per l’ipotesi di reati ascrittigli;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui resiste, con controricorso, la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 – bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 654 c.p.p. per avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, escludendo la fittizietà delle operazioni di importazione intracomunitaria di autovetture, in base al decreto di archiviazione del Gip di Torino nei confronti del legale rappresentante p.t. di Oesse s.r.l.;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata per non avere la CTR argomentato in ordine alle ragioni sottese al richiamato decreto di archiviazione;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto la effettività delle operazioni di importazione intracomunitaria di autoveicoli solo sulla base della assunta prova dei pagamenti;

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR escluso la fittizietà della fatturazione sull’erroneo presupposto che l’Ufficio fosse onerato di fornire la prova di “un rapporto diretto tra Oesse s.r.l. e i fornitori esterni comunitari”;

– con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata per avere la CTR escluso la configurabilità di operazioni soggettivamente inesistenti, senza argomentare in ordine ai molteplici elementi presuntivi della fittizietà dei soggetti interposti emergenti dal p.v.c. del 28 maggio 2004 – redatto nei confronti della Fin Car;

– i motivi quarto e quinto – da trattare insieme per connessione- sono fondati, con assorbimento dei restanti;

– “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Sez. 5, n. 27566 del 30/10/2018; Sez. 6 – 5, n. 5873 del 28/02/2019);

– quanto al denunciato vizio motivazionale, si osserva che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, oppure quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24148; Cass. n. 10211 del 2018);

– nella specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in quanto, con una motivazione incongrua e affetta da vizi logici – giuridici – ha escluso la configurabilità di operazioni soggettivamente inesistenti di importazione intracomunitaria di autoveicoli per non avere l’Ufficio “dimostrato l’esistenza di un rapporto diretto tra Oesse s.r.l. e il fornitori esteri”, per avere l’Ufficio richiamato la sentenza penale a carico della Fin Car, cui Oesse s.r.l. era estranea, per essere risultati effettuati i pagamenti dei veicoli, per avere il GIP di Torino disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante di Oesse s.r.l., senza argomentare in ordine ai molteplici elementi indiziari del carattere fittizio delle società interposte risultanti dal p.v.c. della G.d.F. del 28 maggio 2004 nei confronti di Fin Car e dell’Ufficio Torino3 del 1 dicembre 2008 (quali la mancanza di una struttura di impresa e di mezzi finanziari in capo alle società Fin Car, All Cars di Nocera Domenico, Vaie di Arrigo Angeletti etc.; il mancato versamento di Iva da parte delle medesime; la fatturazione sottocosto; il pagamento anticipato delle autovetture con assegni bancari e/o circolari sui conti correnti intestati alle società interposte; il trasporto diretto delle autovetture, con mezzi propri delle società interposte, dai cedenti comunitari alla sede di Oesse s.r.l.; la mancata registrazione da parte delle società interposte di costi di trasporto nè per l’acquisto di carburante; etc.);

– in conclusione, vanno accolti i motivi quarto e quinto, assorbiti i restanti; con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, per un riesame della vicenda di merito alla luce dei sopra richiamati principi di diritto.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie i motivi quarto e quinto; assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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