Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33102 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8646-2017 proposto da:

R.M.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato

GIACOMANTONIO RUSSO WALTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO DANIELE RUOTOLO;

(Ammesso P.S.S. delibera 26/1/2017 Cons. ord. Avv. Genova).

– ricorrente –

contro

LASER SERRAMENTI DI F.D.D. & C. SNC,

D.D.F., A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 370/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che

La Corte d’appello di Genova, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione, respingeva l’appello proposto da R.M.M.R. nei confronti di Laser Serramenti di F.d.D. & C s.n.c., in controversia diretta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e la illegittimità del licenziamento intimato verbalmente al ricorrente il 19/9/2009, liquidando a carico della parte ricorrente le spese di tutte le fasi processuali;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione R.M.M.R. con unico motivo;

la società non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

che

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, nella parte in cui la Corte territoriale ha liquidato le spese di lite per il giudizio di cassazione in favore della parte che non si era costituita in tale grado di giudizio;

che il motivo è fondato, poichè nella sentenza di Cassazione la società convenuta è indicata come intimata, nè è riportato alcun nominativo di difensore della stessa, talchè l’affermazione contenuta nel corpo della sentenza, in cui è detto “resiste controparte con controricorso”, deve ritenersi dovuta a mero refuso;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con riferimento alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione (sull’impossibilità di pronunciare condanna alle spese in assenza di espletamento di attività ad opera della parte vittoriosa Cass. 17432 del 19/8/2011; vedi anche Cass. n. 16174 del 19/06/2018: “La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”);

non si ravvisano gli estremi della lite temeraria, non essendo dimostrato che la società abbia agito con dolo o colpa grave con riferimento all’importo relativo alle spese legali di cui si discute;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito dichiarando non dovute le spese del giudizio di cassazione antecedente alla fase di rinvio;

le spese del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnate e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese relative al giudizio di cassazione antecedente al rinvio. Condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA