Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33102 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 16/12/2019), n.33102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6091 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

Artigiana Arredamenti di C.C. e F.R. s.n.c.,

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e

difesa, per procura speciale conferita con atto notarile dell’11

febbraio 2015, dall’Avv. Giuseppe Falcone, elettivamente domiciliata

in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 287, presso lo studio

dell’Avv. Antonio Iorio;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, n. 475/3/2014, depositata in data 9 luglio

2014;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della pronuncia censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Artigiana Arredamenti di C.C. e F.R. s.n.c. (di seguito Artigiana Arredamenti s.n.c.) un avviso di accertamento e un successivo atto di irrogazione delle sanzioni con i quali era stata contestata l’indebita compensazione corrispondente dell’Iva ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ex art. 17, per non avere la società contribuente presentato l’istanza di cui al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3; avverso i suddetti atti impositivi la società contribuente aveva proposto separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia che li aveva accolti; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate;

la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, in particolare ha ritenuto che: la compilazione del modello VR costituisce condizione indispensabile per il riconoscimento del credito Iva, non trattandosi di violazione meramente formale; era legittima l’irrogazione della sanzione, in quanto l’illegittimo utilizzo del credito in compensazione equivaleva a tardivo pagamento e, quindi, comportava un danno per l’erario; avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso Artigiana Arredamenti s.n.c. affidato a due motivi di censura, illustrato da successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, per avere erroneamente ritenuto che la dichiarazione di cui al cit. art., comma 3, costituisce condizione essenziale per la compensazione orizzontale, dovendosi invece ritenere che la omissione della stessa costituisce violazione meramente formale che non preclude il diritto alla compensazione;

il motivo è infondato;

la previsione contenuta nel D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, commi 2 e 3, disciplina le modalità per richiedere il rimborso del credito Iva di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, ovvero, in alternativa, la compensazione;

la questione prospettata con il presente motivo di ricorso attiene alla corretta interpretazione della previsione normativa in esame, in particolare alla natura condizionante, ai fini dell’ottenimento del rimborso ovvero del corretto esercizio della compensazione, dell’istanza in essa prevista;

sul punto, questa Corte ha affermato (Cass. civ., 30 novembre 2017, n. 28734; conf. Cass. civ., n. 10872/2019; Cass. civ., n. 22965/2019; Cass., civ., n. 16504/2016) che, in tema d’IVA, l’errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d’imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poichè comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13;

ed invero, la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, contenente i dati richiesti per l’istanza di rimborso, integra un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l’esistenza del credito IVA, suscettibile, comunque, di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria, giustifica l’applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2;

ciò vale sin dal momento dell’introduzione di tale adempimento con il D.P.R. n. 435 del 2001 ed ancora prima della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento con il D.P.R. n. 126 del 2003, attesa la funzione della dichiarazione, strumentale a controlli di tipo sostanziale;

sotto tale profilo, non rileva la circostanza, evidenziata dalla parte ricorrente, della introduzione, nel testo del D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, dell’ulteriore periodo secondo cui “tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 2”, avendo tale aggiunta finalità meramente esplicativa del necessario adempimento della comunicazione dell’istanza al fine di potere validamente richiedere il rimborso ovvero procedere alla compensazione;

proprio in relazione a tale profilo, questa Corte (Cass. civ., 30 novembre 2017, n. 28734) ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema d’IVA, la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, integra, sin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l’esistenza del credito IVA, suscettibile di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria, giustifica l’applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2”;

la sentenza del giudice del gravame è conforme alla suddetta linea interpretativa, sicchè il motivo di ricorso in esame è infondato;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, per avere ritenuto applicabile la sanzione; le considerazioni espresse con riferimento al primo motivo di ricorso hanno valore assorbente del presente motivo; in conclusione, il primo motivo di ricorso è infondato, assorbito il secondo, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite, atteso il consolidamento giurisprudenziale sulla questione esaminata in data successiva alla proposizione del ricorso;

si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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