Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33101 del 20/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33101
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5781-2017 proposto da:
G.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
ACACIE 13/15, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO GUGLIELMOTTI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;
– resistente –
avverso la sentenza n. 159/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 25/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva il diritto di G.R.A. a “percepire i ratei di pensione di invalidità civile nel periodo dal 1/2/2010 al 20/4/2010 data del compimento del 65 anno di età”, nonchè il diritto “a percepire l’indennità di accompagnamento con decorrenza 1/7/2015”, condannando l’Inps alla corresponsione e disponendo l’integrale compensazione delle spese “stante l’avvenuto riconoscimento dei predetti benefici assistenziali solo in minima parte e/o a partire da epoca molto recente”;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’assistita sulla base di due motivi, illustrati mediante memoria;
l’Inps ha presentato procura in calce al ricorso notificato;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Diritto
CONSIDERATO
che
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., e della L. n. 118 del 1971, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva che la Corte territoriale, pur riconoscendo lo stato di inabilità in epoca antecedente al compimento del 65 anno di età, invece che dichiarare il suo diritto alla pensione di inabilità, riconosce il diritto alla percezione dei soli ratei di pensione maturati fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, con ciò violando il disposto dell’art. 19 che prevede al compimento dei 65 anni la trasformazione in assegno sociale delle prestazioni economiche assistenziali erogate per gli invalidi civili;
con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione, falsa applicazione degli artt. 112,91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4. Osserva che la compensazione delle spese può avvenire, avuto riguardo alla normativa applicabile ratione temporis, solo per gravi ed eccezionali ragioni, per la configurabilità delle quali non è sufficiente la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria;
il primo motivo è infondato, poichè il decisum corrisponde al domandato, posto che la statuizione concerne il riconoscimento dei benefici assistenziali, senza che possa attribuirsi rilevanza al riguardo all’espressione “percepire i ratei”, contestualmente utilizzata anche per l’indennità di accompagnamento, prestazione in relazione alla quale, invece, la ricorrente nulla lamenta;
il secondo motivo è infondato, poichè, in presenza di un parziale accoglimento della domanda, assume rilevanza il principio in forza del quale “la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo” (Cass. n. 10113 del 24/04/2018);
per quanto esposto in precedenza il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimento alcuno in ordine alle spese processuali, in mancanza di espletamento di apprezzabile attività difensiva ad opera della controparte;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018