Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33100 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3610-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

rappresentata e difesa dagli avvocati EMANUELA SURACE, GIUSEPPE

STRAMANDINOLI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE,

LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2154/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che

Il Tribunale di Torino, decidendo in sede di opposizione ad ATP ex art. 445 bis c.p.c., respingeva l’opposizione proposta dall’Inps e accertava la sussistenza delle condizioni sanitarie di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1, nei confronti di C.G.. Riteneva, altresì, inammissibile la domanda formulata dalla predetta per ottenere la condanna dell’Istituto previdenziale alla corresponsione della prestazione richiesta, sia perchè tale domanda non era stata ritualmente proposta in via riconvenzionale, sia in considerazione della peculiarità del giudizio, incardinato ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, con riferimento al solo accertamento della sussistenza del c.d. requisito sanitario. Dichiarava compensate per metà le spese di lite “tenuto conto della limitata incidenza, nell’economia della vicenda processuale, della domanda dichiarata inammissibile”;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.G. con unico motivo;

resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

che

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. Osserva che il Tribunale è pervenuto a una declaratoria di compensazione parziale delle spese adducendo come motivazione l’inammissibilità della domanda proposta dalla C. con la comparsa di costituzione a seguito di opposizione da parte dell’Inps, poichè formulata come richiesta di condanna anzichè come mera richiesta di accertamento del requisito sanitario;

Con il secondo motivo deduce violazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 445 bis c.p.c. poichè detta norma impone, laddove vi sia contestazione delle risultanze della CTU, il deposito di un nuovo ricorso introduttivo che segni l’inizio della nuova fase, nella quale la domanda dovrà essere articolata compiutamente come per ogni ricorso ex art. 414 c.p.c., dovendo contenere sia la domanda di accertamento del diritto che quella di condanna al pagamento della relativa prestazione;

il secondo motivo, da trattare in via preliminare nell’ordine logico, attiene alla struttura del giudizio di opposizione ad ATP, a dire del ricorrente comprendente anche la possibilità di ottenere condanna alla prestazione oltre che l’accertamento della condizione sanitaria richiesta per la prestazione medesima;

lo stesso è inammissibile poichè investe la seconda ratio decidendi, distinta e autonoma rispetto alla prima, posta a fondamento della statuizione di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione formulata dalla C., e, conseguentemente, della statuizione di parziale compensazione delle spese e non censura l’altra ratio decidendi, pure alla base della decisione, attinente alla irritualità della stessa domanda in termini di proposizione di domanda riconvenzionale. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, infatti, (Cass. n. 11493 del 11/05/2018) “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa”;

alla luce delle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbito nella statuizione l’esame del primo motivo, senza provvedimento alcuno in ordine alle spese di lite in ragione della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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