Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3310 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3310 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 14228-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

BUONOCORE FRANCO;
– intimato –

3640

avverso la sentenza n. 4868/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/201 r.g.n.
4211/2009.

Data pubblicazione: 12/02/2018

RG 14228/13

RILEVATO

Che con sentenza depositata il 9.6.12, la Corte d’appello di Roma, in
parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità del
contratto a termine stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e Franco
Buonocore il 22.2.02 ex art. 1 d.lgs n. 368\01 (motivato da “esigenze
tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario

funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché
all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17,18 e 23 ottobre,
11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”), condannando la società Poste al
pagamento di una indennità pari a 4 mensilità di retribuzione, ex art.
32 L. n. 183\10, con interessi e rivalutazione dalla cessazione del
contratto in questione.
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste,
affidato a gioliiiii3e1Q motivi, poi illustrati con memotia; il Buonocore è
rimasto intimato.

CONSIDERATO
Che con i primi due motivi la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa
applicazione degli artt. 1175, 1372, 1375 c.c., lamentando che la
sentenza impugnata non aveva valutato correttamente che il lungo
lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto e la prima
reazione del lavoratore (6 anni) configurava una risoluzione del
rapporto per mutuo consenso.
Che i motivi sono infondati, avendo questa Corte più volte chiarito (cfr.
da ultimo Cass. n. 5240\15, Cass. n. 1780\14, Cass. n. 5887\11, ex
aliis) che ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di
lavoro per mutuo consenso -costituente una eccezione in senso stretto,
Cass. n. 10526\09, il cui onere della prova grava evidentemente
sull’eccepiente, Cass. n. 227910- non è di per sé sufficiente la mera
inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del licenziamento, essendo
piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative
3

conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più

RG 14228113

circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo.
Tali significative circostanze non possono ravvisarsi, come ritenuto da
Poste, nella mera percezione del t.f.r. (recte:indennità di fine lavoro),
trattandosi di emolumento connesso alle esigenze alimentari del
lavoratore, la cui pur volontaria accettazione non può costituire indice
di una volontà di risoluzione del rapporto (cfr. da ultimo, Cass. ord. n.

rispondendo ad esigenze di sostentamento quotidiano, non indica la
volontà del lavoratore di rinunciare ai propri diritti verso il precedente
datore di lavoro (cfr. Cass. ord. n. 10776\17, Cass.n. 21310\14, Cass.
n. 8061\14, Cass. n. 663214).
Che con terzo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 1 e 4
d.lgs n. 368 del 2001, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., 12 delle preleggi,
1362 e segg. e 1325 e segg. c.c., oltre ad omessa e\o insufficiente
motivazione su fatti decisivi del giudizio, evidenziando che la corte
territoriale escluse erroneamente la legittimità della clausola appositiva
del termine, che risultava invece sufficientemente motivata dalle
plurime e concorrenti ragioni ivi indicate, che comunque risultavano
dagli Accordi sindacali parimenti indicati in contratto, e che la società
aveva tempestivamente chiesto di provare senza che la corte di merito
desse ingresso alle richieste istruttorie.
Che il motivo è infondato posto che l’apposizione di un termine al
contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001,
n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in
apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in
modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la
veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso
del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare
attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro,
nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a
tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra
la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed
organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione
4

10776\17), e neppure nel reperimento di nuova occupazione, che,

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del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica
ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte,
Cass. 27 aprile 2010 n. 10033).
Questa Corte ha tuttavia osservato che tale specificazione

può

risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso “per
relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (ex multis, Cass.
1°febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033, Cass.

Che dalla sentenza impugnata risulta che essa ha esaminato gli Accordi
17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002,
ritenendoli tuttavia insufficienti, con motivazione adeguata e congrua,
a specificare le concrete ragioni dell’assunzione del Buonocore.
Che con quarto motivo la ricorrente denuncia una insufficiente e
contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo, e cioè
la mancata ammissione delle prove richieste da Poste in ordine al
nesso causale che legava le ragioni di assunzione stabilite in contratto,
con l’effettiva attività lavorativa svolta dal Buonocore.
Che il motivo è inammissibile posto che il ricorrente che, in sede di
legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale
da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le
circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al
giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e,
quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del
ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo
sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è
consentito sopperire con indagini integrative, Cass. sez.un. n.
28336\11.
Che il ricorso va pertanto rigettato, senza necessità di provvedere sulla
spese stante l’assenza di attività difensiva del Buonocore.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulle per le spese. Ai sensi dell’art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L.
24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
5

n.17612\14), come avvenuto nel caso di specie.

RG 14228/13

contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre 2017
Il Presidente

Il uniionzlo Giudiziario
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(dr. Vincenzo Di Cerbo)

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