Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3310 del 12/02/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3310 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA
SENTENZA
C9/01/ C13
sul ricorso 14775-2007 proposto da:
CASETTA
LIDIA
elettivamente
CSTLDI51P54L219C,
domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MONTEROSSI ANTONIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro
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FONDIARIA
SAI
ASSICURAZIONI
DIVISIONE
S.P.A.
FONDIARIA;
–
intimata
–
avverso la sentenza n. 1059/2007 del TRIBUNALE di
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Data pubblicazione: 12/02/2013
TORINO, depositata il 16/02/2007, R.G.N. 23384/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
concluso per l’inammissibilità o comunque rigetto;
p
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Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Lidia Casetta proponeva opposizione all’esecuzione, ai
sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., davanti al Tribunale di
Torino, avverso l’atto di precetto notificatole in data 25
luglio 2005 dalla Fondiaria Assicurazioni s.p.a.; nell’atto di
al difensore del creditore procedente, nel merito aggiungendo
di aver già integralmente corrisposto quanto dovuto, a seguito
della notifica di un precedente atto di precetto.
Il Tribunale, rilevata la propria incompetenza per valore
in relazione all’opposizione a precetto, la rimetteva al
giudice competente per valore, trattenendo presso di sé la
causa limitatamente al profilo della mancanza della procura, in
quanto ritenuta un’opposizione agli atti esecutivi; e, con
sentenza depositata il 16 febbraio 2007, rigettava la domanda,
condannando la Casetta al pagamento delle spese di lite.
Osservava il Tribunale di Torino che, nella specie, la
Casetta aveva sostenuto che il difensore della società di
assicurazione era privo del potere di sottoscrivere l’atto di
precetto e che tale tipo di contestazione, non avendo ad
oggetto l’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione
forzata, integrava un’opposizione agli atti esecutivi, soggetta
alla competenza per materia del giudice dell’esecuzione.
L’opposizione, peraltro, era da ritenere infondata, alla luce
della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la
procura conferita al difensore nel processo di cognizione non è
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rw
citazione, la Casetta contestava il difetto di procura in capo
intesa
soltanto
al
conseguimento
di
un
provvedimento
favorevole, ma anche all’attuazione concreta del comando
giurisdizionale. Né poteva assumere rilievo
un’eventuale diversa decisione
ai fini di
il fatto che il precetto
avesse ad oggetto importi differenti rispetto a quelli del
legittimazione derivante al difensore dalla procura a margine
del ricorso per decreto ingiuntivo non poteva ritenersi venuta
meno. D’altra parte, i diritti e gli onorari di avvocato
«indicati nell’atto di precetto non rappresentano, infatti, in
alcun modo il diritto per il quale si procede ad esecuzione,
bensì parte delle spese legali relative allo stesso
procedimento esecutivo»; pertanto, essendo le spese del
precetto funzionali al soddisfacimento della pretesa dei
creditore, il recupero delle stesse, «in caso di adempimento
parziale o spontaneo della sola prestazione portata dal titolo,
non richiede una procura ulteriore».
Rilevava il Tribunale, infine, che la Casetta non risultava
aver corrisposto per intero le somme di cui al decreto
ingiuntivo con i relativi interessi e spese, non avendo offerto
la prova del pagamento di quanto dovuto a titolo di I.V.A. e
C.P.A.
2. Avverso la citata sentenza propone ricorso la Casetta,
con atto affidato a quattro motivi.
La Fondiaria Assicurazioni s.p.a. non ha svolto attività
difensiva in questa sede.
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credito oggetto del titolo esecutivo, in quanto la
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione
dell’art. 83 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 480 e 125
del medesimo codice, nonché omessa e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia.
nell’interpretare l’art. 83 cod. proc. civ.; quando, infatti,
la procura non viene apposta a margine o in calce agli atti ivi
elencati – fra i quali è ricompreso il precetto – il giudice
deve dare conto delle ragioni per le quali abbia ritenuto
valida una procura conferita in relazione ad un altro
procedimento, mentre nella specie il Tribunale non avrebbe
compiuto alcuna verifica al riguardo.
1.2. Si osserva, preliminarmente, che il presente ricorso è
soggetto,
rat_ione temporis,
al regime di cui all’art. 366-bis
cod. proc. civ., con conseguente necessità di formulare il
quesito di diritto a conclusione di ciascun motivo di ricorso.
Ciò premesso, il primo motivo – che contiene un quesito di
diritto la cui formulazione è ai limiti dell’inammissibilità è comunque privo di fondamento.
La sentenza impugnata, infatti, si è occupata in modo
approfondito e rigoroso del problema oggetto della doglianza e,
richiamando correttamente Ja giurisprudenza di questa Corte, è
pervenuta alla conclusione per cui la procura conferita al
difensore per la proposizione del ricorso per decreto
ingiuntivo abilita il medesimo a proseguire la sua attività per
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Rileva la ricorrente che il giudice avrebbe errato
la
realizzazione
coattiva
del
credito
e,
quindi,
a
sottoscrivere il precetto ed a rappresentare la parte anche nel
conseguente processo esecutivo (così le sentenze 20 maggio
2003, n. 7886, e 16 gennaio 2006, n. 711).
Si tratta, a ben vedere, di una puntuale applicazione del
dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa
non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale
favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto
della controversia, ma anche all’attuazione concreta del
comando giudiziale,
cioè ai conseguimento di quel bene
attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea
ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura,
in difetto di espressa limitazione, attribuisce lo
ius
postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli
eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra
l’esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del
credito (sentenza 14 dicembre 2007, n. 26296, ribadita, di
recente, dall’ordinanza 6 marzo 2012, n. 3497).
Nella specie il giudice di merito, dopo aver ricordato che
la procura conferita in sede di procedimento monitorio dalla
Fondiaria s.p.a. in favore dell’avv. Basso era valida anche
nella successiva fase di esecuzione, ha avuto cura di precisare
che non assumeva alcuna importanza il fatto che il precetto
opposto avesse ad oggetto importi differenti dal credito
oggetto dei titolo esecutivo, in quanto i diritti e gli onorari
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più generale principio in base al quale la procura conferita
di avvocato sono parte delle spese legali relative al medesimo
procedimento di esecuzione, sicché il difensore non necessita
di un’ulteriore procura per il recupero del credito
complessivamente maturato.
Si tratta, quindi, di affermazioni corrette ed
in linea con
2. Occorre procedere a questo punto, per ragioni di
economia della decisione, all’esame del terzo e quarto motivo
di ricorso.
2.1. Col terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e
falsa applicazione degli artt. 474, 481, 632, terzo comma, e
310 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 83 e 360, primo
comma, n. 5), del medesimo codice.
Il
Tribunale, infatti, ha dato conto in motivazione del
fatto che l’adempimento da parte della Casetta è stato
successivo alla notifica del titolo esecutivo, dell’atto di
precetto e del successivo pignoramento. In questo modo il
giudice, «pur nella certezza dell’inefficacia del precetto
notificato il 14 febbraio 2005 e del mancato esito dei
successivi tentativi di pignoramento, per via dell’inerzia
della creditrice, ha nondimeno ritenuta legittima l’intimazione
di pagamento delle relative spese e quindi la minacciata
esecuzione».
Il motivo è concluso dal seguente quesito di diritto:
«Il
precetto divenuto
inefficace per mancato inizio
dell’esecuzione nel termine di novanta giorni non costituisce
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la giurisprudenza sopra richiamata.
titolo esecutivo al pari del
le relative
spese sono
a
trovando applicazione nel
verbale di tentato pignoramento e
carico di chi le ha anticipate,
caso le
disposizioni di cui agli
artt. 632, terzo comma, e 310 c.p.c.».
2.2.
Col quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e
relazione agli artt. 83 e 360, primo comma, n. 5), del medesimo
codice.
Rileva in proposito la ricorrente che il Tribunale avrebbe
dovuto riconoscere che le
somme
pretese dall’avv. Basso non
avevano alcun collegamento con il procedimento per ingiunzione
nel cui ambito era stata a lei conferita la procura; le spese
del precetto, pertanto, avrebbero dovuto essere liquidate con
un ordinario giudizio di cognizione, riconoscendosi che l’avv.
Basso non poteva sottoscrivere l’atto di precetto oggetto di
opposizione.
Il motivo è concluso dal seguente quesito di diritto:
«l’operatività del
spese del precetto
principio di
presuppone
esecutivo e l’intimazione,
l’obbligazione da
rivendicate
spese
con
quest’ultimo
autoliquidazione delle
l’esistenza di un titolo
lo stesso atto, di
adempiere
portata. In mancanza
le
del precetto devono essere liquidate con un
ordinario giudizio di cognizione.
Incorre
nel
vizio di omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia 11 giudice che si limiti a ritenere
astrattamente legittima l’intimazione di pagamento delle spese
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falsa applicazione degli artt. 474 e 480 cod. proc. civ., in
del precetto stesso a prescindere dall’accertamento circa
l’esistenza o meno del titolo esecutivo che ne
imprescindibile
presupposto, senza
costituisce
peraltro indicare tali_
spese».
2.3. Entrambi i motivi sono inammissibili.
modo da non rispondere ai criteri enunciati in numerose
occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte.
Il quesito di cui al terzo motivo, infatti, oltre a dare
per pacifici una serie di accertamenti di fatto che non trovano
riscontro nella sentenza impugnata, contiene richiami a norme
del codice di rito del tutto estranee alla vicenda e pone un
Essi, infatti, contengono quesiti di diritto formulati in
dubbio astratto e privo di ogni riferimento alla concreta L./
controversia.
Il quarto
oltre a non contenere, in riferimento alla
censura di vizio di motivazione, alcun momento di sintesi che
chiarisca l’oggetto esatto della censura -è formulato nella
sua prima parte in modo generico ed assertivo, sicché la Corte
non è posta in condizione di svolgere in modo adeguato la sua
funzione di giudice di legittimità.
3.1. Deve essere esaminato, invece, il secondo motivo di
ricorso, col quale si lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt. 83, 112, 125 e 480 cod. proc. civ., dell’art. 2697
cod. civ., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia.
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Si rileva, a sostegno, che il Tribunale avrebbe dovuto
limitare la propria decisione ai profilo della validità o meno
della procura conferita all’avv. Basso, in sede di procedimento
per decreto ingiuntivo, anche nella conseguente procedura
esecutiva. I] Tribunale, invece, ha affermato che la Casetta
titolo di I.V.A. e C.P.A., aggiungendo che l’obbligo portato
dal titolo esecutivo non risultava integralmente adempiuto; in
tal modo, però, il giudice sarebbe incorso nel vizio di
ultrapetizione, avendo risolto – in senso sfavorevole per la
ricorrente – una questione della quale si era spogliato per
ragioni di competenza. Sussisterebbero, pertanto, violazione di
legge e vizio di motivazione, avendo il Tribunale dato per
pacifico che con l’atto di precetto fosse stato richiesto il
solo pagamento dell’I.V.A e della C.P.A., mentre il precetto
portava la somma di euro 916,97, assai più elevata.
3.2. Occorre rilevare, a questo proposito, che il Tribunale
di Torino, chiamato a decidere l’opposizione all’esecuzione
proposta dalla Casetta, ha operato una scissione della domanda,
dichiarando la propria incompetenza per valore sul merito
dell’opposizione al precetto e trattenendo presso di sé,
siccome opposizione agli atti esecutivi, la questione relativa
alla sussistenza della procura in capo al difensore del
creditore procedente Fondiaria Assicurazioni.
Tuttavia nel corpo della motivazione la sentenza impugnata
contiene alcune considerazioni che non sono logicamente
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non aveva fornito la prova di aver pagato quanto dovuto a
compatibili con la precedente declinatoria di competenza. Il
Tribunale, infatti, alla p. 5 della sentenza ha osservato, fra
l’altro, che «l’opponente non risulta aver integralmente
corrisposto gli importi indicati nel decreto ingiuntivo,
comprensivi degli interessi e delle spese processuali liquidate
pagamento di euro 102,00 a titolo di spese, senza offrire prova
dell’avvenuto pagamento degli importi a titolo di I.V.A. e
C.P.A.»; ed ha poi aggiunto che «nel caso di specie, sebbene
per importi minimi, l’obbligo portato dal titolo esecutivo non
risulta essere stato integralmente adempiuto».
In tal modo, però, la sentenza è entrata nel merito di una
valutazione – quella, appunto, relativa al se dell’avvenuto
completo pagamento, da parte della Casetta, della somma oggetto
del decreto ingiuntivo e del successivo atto di precetto – che
è proprio quella devoluta al giudice dell’opposizione
all’esecuzione, della quale il Tribunale si era in precedenza
spogliato; il precetto oggetto dell’odierna opposizione,
infatti, trae il proprio fondamento dal presunto inesatto
adempimento del precedente.
3.3. Va richiamato, quindi, l’autorevole insegnamento delle
Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 20 febbraio 2007, n.
3840), seguito da ulteriori e più recenti decisioni, secondo
cui la pronuncia
(come nella specie)
di
incompetenza chiude il
giudizio davanti al giudice che l’ha pronunciata; con la
conseguenza che «relativamente alle argomentazioni sul merito,
nel decreto stesso, essendosi limitata ad allegare l’avvenuto
ipotetiche e virtuali, che
giudice impropriamente abbia
inserito in sentenza, subordinatamente ad una statuizione di
inammissibilità (o declinatoria di sua giurisdizione o
competenza), la parte soccombente non ha l’onere, né ovviamente
l’interesse, ad impugnare». In questo caso, infatti, le
«restano irrimediabilmente fuori, appunto, dalla decisione, non
tanto perché esse non trovano sbocco, nel dispositivo (che
potrebbe, al limite, considerarsi integrabile con la
motivazione), e non solo perché formulate in via ipotetica e in
modo per lo più sommario e approssimativo quanto
soprattutto per l’assorbente ed insuperabile ragione che dette
valutazioni provengono da un giudice che (…) si è già spogliato
della
potestas iudicandi
in relazione al merito della
fattispecie controversa».
Nel caso in esame, quindi, il secondo motivo di ricorso rivolto contro quella parte della sentenza che contiene
affermazioni ad
abundantiam,
estranee all’oggetto (residuo)
della causa – è inammissibile per difetto di interesse.
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Nono occorre provvedere sulle spese,
non avendo la
Fondiaria Assicurazioni s.p.a. svolto attività difensiva in
questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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considerazioni di merito che il giudice di merito va a svolgere
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 9 gennaio 2013.