Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 331 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 13/01/2010), n.331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte n. 25/2007/24 depositata il 10/7/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 2/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.R. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Novara n. 12/3/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo.

Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimato.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 2/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente sarebbe decaduto dal rimborso relativo all’anno 1999, avendo presentato la relativa istanza oltre il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

La censura e’ inammissibile alla luce dell’indirizzo di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n, 646 del 13/01/2006) secondo cui la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, dal versamento dell’imposta indebitamente corrisposta, ancorche’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non puo’ essere eccepita per la prima volta in Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino ne’ la data del versamento dell’imposta ne’ la data dell’inoltro dell’istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimita’, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto – come l’esame di documenti – preclusi alla Corte di Cassazione. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non risultano la data del versamento dell’imposta, bensi’ unicamente la data dell’inoltro dell’istanza per il relativo rimborso (17/12/2003), di per se’ non sufficiente per affermare la tardivita’ dell’istanza relativamente al versamento relativo all’anno 1999.

Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA