Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 331 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 10/01/2011), n.331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell�avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,

dall�avvocato SIGILLO� VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

TARQUINIA 5/D (STUDIO AVV. FALLA TRELLA), presso lo studio degli

avvocati RIOMMI MAURIZIO e MICHELI CARLO, che la rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 653/2006 della CORTE D�APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/11/2006 r.g.n. 408/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l�Avvocato MICELI MARIO per delega VINCENZO SIGILLO�;

udito l�Avvocato RIOMMI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l�accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 599/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Terni, in accoglimento della domanda proposta da P.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, accertata la nullita� del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 12- 11-1999 al 29-2-2000 per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc, az. 25-9-97, dichiarava che si era instaurato un rapporto a tempo indeterminato e condannava la societa� alla reintegra del P. e al pagamento in suo favore del risarcimento del danno pari alle retribuzioni di fatto dal 23-4-2003 (data di messa in mora coincidente con quella di promozione del tentativo di conciliazione).

La societa� proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

Il P. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d�Appello di Perugia, con sentenza depositata il 30-11-2006, in parziale riforma della pronuncia del primo giudice, che confermava nel resto, dichiarava che il ricorrente non aveva diritto all�applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 ma solo il diritto a riprendere il posto di lavoro precedentemente occupato con la medesima qualifica.

Per la cassazione di tale sentenza la societa� ha proposto ricorso con quattro motivi.

Il P. ha resistito con controricorso.

La societa� ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine in udienza il difensore del P. ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del P.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La societa� ricorrente con il primo motivo denuncia violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell�art. 1362 c.c. e segg. nonche� vizi di motivazione, deducendo, che la Corte d�Appello, sulla premessa della natura “eccezionale” della clausola di apposizione del termine, erroneamente da un lato ha affermato che, per ridurre a razionalita� il sistema, l�ipotesi collettiva dovrebbe essere necessariamente correlata ad una precisa limitazione temporale, dall�altro ha ritenuto che le parti, con gli accordi attuativi, avessero posto un limite temporale all�efficacia dell�accordo del 25-9-97, laddove gli accordi stessi avevano invece natura meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione in atto.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe omesso di motivare in ordine alla eccezione di risoluzione per mutuo consenso ritualmente avanzata.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia una insufficiente motivazione in ordine alla “eccezione di aliunde perceptum regolarmente sollevata”.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla condanna al pagamento di “tutte le retribuzioni con decorrenza dalla messa in mora.

In ordine logico va esaminato in primo luogo il secondo motivo, che risulta infondato.

In base al principio piu� volte dettato da questa Corte, che il Collegio intende qui riaffermare, “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell�illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinche� possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, e� necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell�ultimo contratto a termine, nonche� del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta� delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita� se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11/12/2001 n. 15621).

Peraltro, come pure e� stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l�onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volonta� chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Orbene sul punto la Corte d�Appello dopo aver rilevato che e� si� configurabile una risoluzione per mutuo consenso in presenza di comportamenti significativi tenuti dalle parti, ma “in tale ipotesi occorre che all�inerzia, specie quando non e� di lunghissima durata, si accompagnino ulteriori circostanze di fatto, significative della volonta� di considerare definitivamente risolto il rapporto” e dopo aver affermato che “l�onere della prova della sussistenza di siffatte circostanze incombe su chi intende far valere in giudizio l�effetto estintivo per mutuo consenso”, ha osservato che nel caso in esame non vi e� stato alcun comportamento che possa far presumere una acquiescenza del P. alla risoluzione del rapporto. In particolare la Corte territoriale ha rilevato che “invero il lasso di tempo intercorso tra la cessazione di esso ed il tentativo di conciliazione, non particolarmente significativo, non ha di per se� significato univoco e certamente non puo� interpretarsi come volonta� di accettazione della risoluzione per mutuo consenso”, aggiungendo che “la societa� convenuta, oltre all�intervallo temporale, non ha allegato fatti o circostanze significative in tal senso”.

Tale motivazione, conforme ai principi sopra richiamati, risulta altresi� congrua e priva di vizi logici e resiste alla censura della societa� ricorrente.

Sul primo motivo, osserva, poi, il Collegio che la Corte di merito, tra l�altro, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame e� stato stipulato, per esigenze eccezionali…

– ai sensi dell�art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall�accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998, termine ultimo fissato dalle parti collettive.

Tale considerazione – in base all�indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – e� sufficiente a sostenere l�impugnata decisione, in relazione alla nullita� del termine apposto al contratto de qua.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, e� stato precisato che “l�attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall�intento del legislatore di considerare l�esame congiunto delle parti sociali sulle necessita� del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l�unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita� di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all�autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove pero�, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullita� della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l�accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell�art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell�ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita� delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va quindi confermata la declaratoria di nullita� del termine apposto al contratto de quo.

Cosi� respinti i primi due motivi, osserva il Collegio che, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullita� della clausola appositiva del termine, con la memoria ai sensi dell�art. 378 c.p.c. la societa� ricorrente, invoca, in via subordinata, l�applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

“Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennita� omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita� dell�ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO. SS. comparativamente piu� rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l�assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia� occupati con contratto a termine nell�ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell�indennita� fissata dal comma 5 e� ridotto alla meta�.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita� di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l�eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell�art. 421 c.p.c.”.

Con riguardo alla richiesta della societa�, contrastata in udienza dalla difesa della controricorrente, a prescindere dall�esame della problematica relativa alla possibilita� di ricomprendere anche il giudizio di cassazione tra i giudizi pendenti cui il comma 7 ora riportato applica i precedenti commi 5 e 6, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimita� lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest�ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimita�, il cui perimetro e� limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, e� altresi� necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresi� ammissibile secondo la disciplina sua propria.

In particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell�accertata nullita� del termine, che essi non siano tardivi o generici, etc.; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresi� corredati, a pena di inammissibilita� degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell�art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile.

In caso di assenza o di inammissibilita� di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell�accertata nullita� del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilita� delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

Premessi tali principi di diritto, si rileva che nel caso in esame i motivi che investono il tema cui potrebbe essere riferibile, secondo la prospettazione della ricorrente, la disciplina di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 sono il terzo e il quarto.

Orbene in ordine al terzo motivo, indicato come di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, osserva il Collegio che si tratta, in realta�, di un motivo relativo alla pretesa violazione di una regola iuris riconducibile all�art. 2697 cod. civ. (con conseguente assorbimento, comunque, del preteso vizio di motivazione – arg. art. 384 cod. proc. civ., u.c.) e attinente all�argomento della detrazione dell�aliunde perceptum dal danno da risarcire in conseguenza dell�accertata nullita� del termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato.

La ricorrente con tale motivo lamenta infatti del tutto genericamente e quindi in maniera inammissibile che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere irrilevante la relativa eccezione e poi censura la sentenza per non avere tenuto conto che dai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (cita al riguardo Cass. 17 ottobre 2001 n. 12697) discenderebbe che “l�aliunde perceptum…

non puo� che essere genericamente dedotto dall�istante. Dovrebbe essere invece onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione, per esempio a mezzo delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi alla scadenza del contratto a termine eventualmente dichiarato illegittimo e di altra eventuale documentazione (libretti di lavoro, buste paga)”.

Il motivo cosi� riassunto conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis c.p.c.:

“Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficolta� della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell�aliunte perceptum � il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all�ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell�espediente richiesto”.

Se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n, 36 e 5 febbraio 2008 n. 2658), dovendo in sostanza integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (v. Cass. 7-4-2009 n. 8463), e� evidente che il quesito come sopra formulato dalla societa� appare in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento all�errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui deve ritenersi inesistente e quindi valutarsi inammissibile il relativo motivo, ai sensi dell�art. 366-bis c.p.c..

Per quanto riguarda, poi, il quarto motivo la ricorrente dopo aver richiamato il principio di “corrispettivita� della prestazione”, lamenta la erroneita� della sentenza della Corte d�Appello la quale, in particolare, “avrebbe dovuto tutt�al piu�, riconoscere un risarcimento del danno alla lavoratrice – dalla data di messa in mora, che non coincide automaticamente con il tentativo obbligatorio di conciliazione”.

La ricorrente formula quindi il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettivita� e di corrispettivita� delle prestazioni, sia dovuta o meno l�erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attivita� lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria”.

Anche tale quesito risulta del tutto generico e astratto, mancando qualsiasi riferimento all�errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.

Peraltro il quesito in esame risulta anche inconferente rispetto al motivo, in quanto quest�ultimo, oltre a ribadire il principio di corrispettivita�, in sostanza, in relazione alla sentenza impugnata, lamenta che la stessa avrebbe erroneamente considerato che la messa in mora coincidesse con la comunicazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, e di tale questione non vi e� traccia nel quesito stesso.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore del P..

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al P. le spese liquidate in Euro 26,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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