Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 331 del 09/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 331 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Data pubblicazione: 09/01/2014
Errore revocatorio
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MERIDIONAL INFORMATICA SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta procura in calce al ricorso, dall’Avvocato
Armando Fallica, domiciliata presso la cancelleria
della Corte di Cassazione, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata nei relativi uffici
in Roma, Via dei Portoghesi, 12, INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.129/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo Sezione n. 01, in data 10.06.2010,
depositata il 07 settembre 2010;
c ”
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 28 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M..
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17853/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’
chiesta
n.129/01/2010,
la
cassazione
della
sentenza
pronunziata dalla CTR di Palermo,
Sezione n. 01 il 10.06.2010 e DEPOSITATA il 07
settembre 2010.
2 – Con tale decisione la Commissione Tributaria
Regionale ha rigettato l’appello della società e
confermato la decisione della CTP, che aveva dichiarato
inammissibile il ricorso per revocazione, proposto
della società contribuente avverso la decisione della
CTP n.26.03.2005 del 21 gennaio 2005, che aveva
respinto l’originario ricorso.
3 – Il ricorso della Meridional Informatica srl, che
nel merito riguarda l’accertamento valore di un
immobile, ai fini INVIM, in questa sede impugna la
precitata decisione della CTR di Palermo.
4 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa
sede.
5 – La questione posta dal primo motivo del ricorso,
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
sembra possa essere definita in coerenza al principio
giurisprudenziale, secondo cui “l’errore di fatto
idoneo
a costituire il vizio revocatorio previsto
dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. deve: l)
svista di carattere materiale, oggettivamente e
immediatamente rilevabile e tale da aver indotto
il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui
verita’ era esclusa in modo incontrovertibile,
oppure a considerare inesistente un fatto
accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere
decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato,
la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su
di un punto controverso sul quale la Corte si sia
pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e
della obiettivita’, si’ da non richiedere, per
essere
apprezzato, lo sviluppo
di
argomentazioni
induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non
consistere in un vizio di assunzione del fatto ne’ in
un errore nella scelta del criterio di valutazione
del fatto medesimo.” (Cass.8295/2005, n. 17745/2005,
n.3652/2006).
5 bis – La decisione della CTR n.129/01/2010, in questa
sede impugnata, appare in linea con il trascritto
principio, avuto riguardo al tenore dei punti 1), 3),
3
consistere in una errata percezione del fatto, in una
4) e 5) e considerato che, nel caso, la CTR ha
verificato il “perfezionamento del procedimento
notificatorio, – con l’avvenuta giacenza del plico” e
gli altri adempimenti di rito,- dell’avviso della
A diverso opinamento, del resto, non può indurre
neppure il fatto che i decidenti non avrebbero tenuto
conto della pronuncia della Corte Costituzionale
n.346/1998, essendo evidente che, in ipotesi, si
verterebbe proprio in tema di errore di diritto e non
già di fatto.
In buona sostanza, il denunciato errore, in ogni caso,
non sembra possa essere qualificato di fatto – ossia
revocatorio -, bensì di diritto, e d’altronde,
requisiti, quali desumibili dal trascritto principio,
nel caso non sembrano sussistere.
Il secondo ed il terzo motivo vanno esaminati tenendo
tema di
conto del principio secondo cui “In
contenzioso tributario,
dell’art. 38
del
per stabilire,
n.546
d.lgs.
del
1992,
ammissibile l’impugnazione, tardivamente
sul
presupposto
conoscenza
del
sensi
se sia
proposta,
che l’impugnante non abbia avuto
processo a causa di un vizio
della notificazione
occorre
ai
dell’atto
due ipotesi:
distinguere
4
introduttivo,
se
la
fissazione dell’udienza di discussione.
notificazione e’ inesistente, la mancata conoscenza
della
pendenza
della
lite
da
parte
del
destinatario si presume “iuris tantum”, ed e’
onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante
notificazione e’ nulla, si presume “iuris tantum”
la conoscenza della pendenza del processo da parte
dell’impugnante, e dovra’ essere quest’ultimo a
provare che la nullita’ gli ha impedito la materiale
conoscenza dell’atto (Cass. n.2817/2009,
n.18243/2008).
Alla relativa stregua i mezzi appaiono infondati, avuto
riguardo al fatto che, la contribuente, in ogni caso,
non ha assolto all’onere probatorio sulla stessa
gravante.
6 – Si propone, dunque, la trattazione del ricorso in
camera di consiglio,
ed il relativo rigetto, per
manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380
bis cpc. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione,
il ricorso,
l’atto di mera
costituzione dell’Agenzia Entrate, nonché gli altri
atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
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ha avuto comunque contezza del processo; se invece la
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti
per una pronuncia sulle spese;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013
Il
esidente
P.Q.M.