Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33099 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 20/12/2018), n.33099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19199-2017 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE CINNERA MARTINO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GERMANO GARAO;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DE ICREDITI INPS (SCII) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO,

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 38/2017 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 14 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Caltanissetta, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Enna che aveva accolto l’opposizione proposta da S.F. nei confronti dell’INPS e Riscossione Sicilia S.p.A., ritenendo prescritto il credito dall’Istituto azionato con la cartella di pagamento opposta, dichiarava inammissibile l’appello per essere stato tardivamente proposto;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa accertato la fondatezza dell’eccezione in tal senso sollevata dallo S. non avendo l’Istituto contestato la ritualità della notifica, in relazione alla produzione da parte del primo delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica stessa;

che per la cassazione di tale decisione ricorre lo S., affidando l’impugnazione tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Riscossione Sicilia S.p.A. mentre l’Istituto intimato si è limitato a depositare procura speciale per la successiva discussione;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Diritto

CONSIDERATO

che, con i tre motivi su cui si articola la proposta impugnazione, tutti posti sotto una rubrica riferita alla violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.L. n. 19 del 2012, art. 9, conv. in L. n. 27 del 2012, e del D.M.n. 55 del 2014, art. 4,rubrica che, nel secondo motivo, integra ponendo quella violazione in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e, nel terzo, con il riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. nonchè al vizio di motivazione, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver proceduto alla liquidazione delle spese di lite prescindendo dalle prescrizioni della tariffa professionale forense applicabile in relazione al valore della causa che fa riferimento ai valori medi e non minimi, senza alcuna motivazione in ordine al sancito scostamento ed a prescindere dalla specifica in ordine a spese, competenze ed onorari recati dalla notula depositata in atti;

che il motivo risulta meritevole di accoglimento, risultando in effetti privo di motivazione il sancito scostamento dalle prescrizioni della tariffa professionale e dalle indicazioni della notula depositata dal difensore;

che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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