Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33098 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27456-2016 proposto da:

D.P.D., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato A.P.;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso il decreto n. 4650/2014 del TRIBUNALE di MESSINA, del

19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che

Il Tribunale di Messina, in sede di ATP, omologava, come da CTU, con esito negativo, l’accertamento dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità nei confronti di D.P.D., liquidando le spese di giudizio in favore dell’Inps e ponendo a carico della richiedente le spese della relazione di consulenza;

avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione la D.P. con unico motivo;

l’INPS non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

che

Con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva che, attesa la prescrizione dell’art. 152 disp att. c.p.c., mal si comprende come l’organo giudicante abbia gravato la stessa delle spese di lite, pur risultando di immediata percezione l’impossibilità della stessa di sostenere economicamente una spesa di tale consistenza, stante la dichiarazione relativa al suo status economico;

il motivo è inammissibile perchè carente di allegazioni a termini dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., n. 4, non avendo la ricorrente allegato nè riprodotto il contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., che assume prodotta in sede di merito, così da consentire a questa Corte di valutare se la medesima fosse idonea a consentire l’esonero dall’onere delle spese processuali (si veda Cass. n. 14784 del 15/07/2015: “Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” conforme Cass. n. 18679 del 27/07/2017);

per quanto esposto in precedenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile:

nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali poichè parte convenuta non risulta aver svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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