Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33097 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14757-2018 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA, 20,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4537/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.O. ricorre per cassazione, con unico motivo, avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli che ne ha rigettato il gravame contro l’ordinanza di conferma del diniego della protezione internazionale e umanitaria;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la corte d’appello ha escluso che ricorressero i presupposti dell’invocata protezione poichè la scarna narrazione del ricorrente aveva evidenziato una generica esposizione a rischio, legata ad atti di prepotenza, risalenti nel tempo, finalizzati alla abusiva acquisizione di un esercizio commerciale;

ha quindi osservato che le temute difficoltà di attivarsi per recuperare la proprietà usurpata non erano state supportate da notizie sulla famiglia, pur numerosa, e su come essa si fosse barcamenata dinanzi ad asserite minacce e violenze di nemici politici;

in sostanza la corte territoriale ha reputato del tutto generici i riferimenti del ricorrente sui singoli punti;

al riguardo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7 e 14 lett. c), il ricorrente lamenta che la corte d’appello non abbia rettamente applicato il principio dell’onere della prova, essendo state le dichiarazioni di esso ricorrente sintetiche ma precise circa l’aumento di episodi di violenza politica a proprio danno;

è agevole rilevare come l’affermazione sia parimenti generica e totalmente priva di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto delle dichiarazioni a suo tempo rese;

quanto invece alla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il ricorrente sostiene che la sua domanda avrebbe dovuto essere accolta dalla commissione territoriale, in quanto in Bangladesh sussisterebbe una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazione di conflitto armato;

anche su tale profilo, involgente la protezione sussidiaria, il ricorso è inammissibile poichè incentrato su un’asserzione in fatto, oltre tutto resa a confutazione della commissione territoriale, non della corte d’appello;

essa contrasta peraltro con quanto sottolineato dalla corte del merito in ordine al mancato riscontro di una tal situazione in base alle fonti internazionali accreditate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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