Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33093 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9911-2018 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO COGNINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. (OMISSIS) del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

A.B., di provenienza ghanese, ricorre per cassazione nei confronti del decreto in data 15-2-2018 col quale il tribunale di Ancona ne ha rigettato la domanda finalizzata a ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale e umanitaria;

articola cinque motivi di ricorso;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente deduce nell’ordine:

(i) la nullità del provvedimento per omessa pronuncia sui motivi di impugnazione e comunque per mancanza di motivazione o motivazione apparente a proposito della valutazione di inattendibilità della vicenda narrata dinanzi alla commissione territoriale;

(ii) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9,13 e 27, a proposito della correlata decisione negativa in ordine alla domanda di protezione internazionale;

(iii) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, in ordine al diniego di protezione umanitaria;

(iv) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 13 e 27, nonchè della Dir. UE n. 32 del 2013, art. 16, in relazione all’obbligo di cooperazione istruttoria;

(v) l’omesso esame di fatto decisivo circa la condizione di minorenne del richiedente al suo arrivo in Italia;

il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati perchè connessi, è manifestamente infondato e in parte inammissibile;

contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo, il tribunale ha motivato la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente in ordine alle ragioni di espatrio: ha difatti sottolineato che le suddette dichiarazioni non potevano considerarsi circostanziate e comunque non erano credibili poichè riferite a fatti diversi da quelli dedotti dinanzi alla commissione territoriale; ha inoltre messo in evidenza che il richiedente non aveva esibito alcun documento di identità, nè aveva chiarito la ragione giustificativa dell’inesistenza di tali documenti ovvero la ragione eventualmente alla base del loro smarrimento;

su tali basi il tribunale ha osservato che dal ricorso non erano emersi elementi di valutazione significativi ai fini dello svolgimento di un officioso potere di indagine suppletivo;

infine e comunque ha valutato anche la situazione propria del Paese di provenienza (il Ghana), motivatamente escludendo che codesta fosse caratterizzata da conflitti armati o da condizioni di violenza indiscriminata;

unitamente al rilievo circa la mancanza di documenti e la correlata implicita incertezza sull’identità personale del richiedente, decisiva si palesa la valutazione di inattendibilità del suo racconto in ordine alle specifiche ragioni di espatrio, essendo state codeste essenzialmente correlate a vicende personali, incentrate su minacce ricevute all’interno del proprio gruppo familiare per questioni di fede religiosa;

la valutazione di inattendibilità non implica errori di diritto;

questa Corte ha difatti chiarito che una tale valutazione suppone che i fatti allegati abbiano infine carattere di precisione, gravità e concordanza (Cass. n. 14157-16), che è proprio quello che il tribunale ha escluso nel caso di specie;

in tema di protezione internazionale, dovendo l’accertamento del giudice di merito innanzi tutto avere a oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (v. Cass. n. 16925-18);

simile situazione di impossibilità risulta peraltro implicitamente esclusa dal giudice del merito anche mediante la considerazione di genericità dei motivi di ricorso contro la decisione della commissione territoriale; considerazione che resta immune da rilievi, volta che in questa sede quei motivi, nella parte che rileva e in violazione del principio di autosufficienza, non risultano specificamente riportati;

ne consegue che il pregiudiziale apprezzamento relativo alla inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente resta intangibile, e tanto assorbe ogni questione, finendo per giustificare in sè il rigetto della domanda sotto tutti gli accennati profili;

in particolare non è specificato nel quinto motivo (l’unico inteso a sollecitare il sindacato indiretto della corte sulla giustificazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5) in qual senso e in virtù di quale risultanza si sarebbe dovuta ritenere decisiva, ai fini della supplenza probatoria, la circostanza della (solo asserita) minore età del richiedente al momento dell’ingresso in Italia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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