Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33092 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9907-2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO GIORGETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALI DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. (OMISSIS) del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.F. ricorre per cassazione nei confronti del decreto del tribunale di Ancona, in data 16-2-2018, di rigetto dell’impugnazione finalizzata a ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e umanitaria;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (formulato in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, per violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione) il ricorrente si duole della natura stereotipata della valutazione del tribunale circa l’inesistenza di elementi di valutazione significativi ai fini dell’acquisizione di elementi informativi d’ufficio;

col secondo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e vizio di motivazione) lamenta che il tribunale, pur a seguito del concreto vaglio della situazione di sicurezza interna generale del paese di origine (il Pakistan), abbia infine deciso in senso opposto al tenore delle segnalazioni riportate; col terzo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27), sostiene che il vissuto narrato, palesando il timore di minacce e persecuzioni da parte di un clan familiare, integrava gli estremi del danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ben potendo la minaccia promanare da soggetti non statuali;

col quarto mezzo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 18 del 2014, relativo alla Dir. 2011/95-CE e vizio di motivazione) censura la decisione per aver considerato il Punjab come regione meno colpita in termini assoluti da attacchi terroristici, a fronte della necessità di tener conto della protezione interna dell’intero paese di origine, e non di una sola sua porzione;

infine col quinto mezzo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, oltre che vizio di motivazione) censura la decisione per non aver tenuto conto della possibilità di concedere, attesa la conclamata condizione di instabilità del paese di provenienza, un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

a comune premessa, è necessario osservare che la narrativa esposta dal ricorrente (pag. 2-3) rende piena ragione del rilievo al quale il tribunale ha essenzialmente ancorato la decisione: vale a dire del fatto che le motivazioni addotte a sostegno dell’espatrio attenevano a vicende di vita privata e di giustizia comune;

ciò stante, il primo motivo è manifestamente infondato poichè, contrariamente a quanto sostenuto, la motivazione del tribunale a proposito dell’inidoneità delle dichiarazioni a giustificare un provvedimento di protezione è specifica: essa si incentra sull’affermazione che per i fatti rifluiti dalle vicende private il richiedente ben avrebbe potuto (e dovuto) chiedere la protezione delle autorità del proprio paese, alle quali peraltro egli si era rivolto al fine di ottenere giustizia in ordine alla morte della moglie;

a tale primario e ben specifico rilievo è associata l’ulteriore affermazione relativa al non rinvenimento di elementi valutativi ai fini dello svolgimento di poteri istruttori d’ufficio – affermazione che il ricorrente inutilmente dice compendiata in formula stereotipata da altri provvedimenti;

sta di fatto che l’argomentazione del tribunale suppone una valutazione di genericità (o comunque di incompletezza) della domanda sul piano dell’allegazione, essendo stato imputato al richiedente di non aver evidenziato elementi utili per una più articolata istruttoria, seppure suppletiva; e da tal punto di vista è risolutivo che neppure in questa sede viene dal ricorrente indicato in qual senso, invece, sarebbero stati evidenziati gli elementi essenziali ai fini di un’indagine officiosa avente a oggetto vicende personali;

dopodichè il tribunale ha esaminato pure la situazione generale della regione di provenienza del ricorrente – il Punjab pakistano – e, dando conto delle fonti ufficiali consultate e delle relative risultanze, ha messo in evidenza che in base ai più recenti documentati riscontri nel Punjab era da considerare da ultimo esistente un sufficiente grado di stabilizzazione, con sostanziale diminuzione del pericolo terroristico, diffuso in passato, alla luce del prevalere delle forze governative;

tale valutazione, sovrabbondante e non totalmente pertinente, a meno di considerarla come finalizzata a ulteriormente confermare – per tale via – il giudizio sopra richiamato a proposito della possibilità dell’interessato di far ricorso alle autorità del proprio paese, non costituisce la effettiva ratio decidendi; e tanto induce all’inammissibilità del secondo e del quarto motivo di ricorso, che a essa (valutazione) esclusivamente attengono;

quanto esposto si rivela dirimente anche per lo scrutinio delle restanti censure;

è ben vero, come si dice nel terzo motivo, che il fondamento della protezione sussidiaria può sussistere anche dinanzi a pericoli derivanti da minacce di fonte sub statuale;

tuttavia simile considerazione, astrattamente esatta, a niente serve dinanzi alla specifica obiezione del tribunale – non direttamente censurata – relativa alla possibilità del richiedente di avvalersi dell’attività degli organi competenti del proprio paese al fine di ottenere la necessaria protezione;

l’approfondimento istruttorio officioso è doveroso, allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte imposte con violenza e sopraffazione nel contesto di vicende familiari, solo in presenza di una puntualmente allegata tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali (v. Cass. n. 7333-15, Cass. n. 25319-15); ma questo suppone che il soggetto interessato possa dimostrare di aver quanto meno dedotto di essersi rivolto inutilmente a quelle autorità, ovvero di non averlo potuto fare per una condizione di sistematica connivenza suscettibile di esser verificata da parte delle autorità di un paese terzo; tutte cose, qui, non emergenti;

il quinto mezzo è inammissibile per genericità, con correlato assorbimento di ogni questione in ordine al sopravvenuto D.L. n. 113 del 2018;

il tribunale ha affermato che non potevano dirsi ricorrenti neppure le condizioni per l’ottenimento della protezione umanitaria;

a tale rilievo il ricorrente si limite a opporre che l’instabilità di un paese come il Pakistan, ove anche non raggiunga il livello necessario alla protezione sussidiaria, può costituire fondamento della protezione di tipo umanitario;

anche in tal caso l’affermazione, per quanto condivisibile in astratto, a niente serve nel caso concreto; il giudice a quo ha infatti negato la protezione perchè alla condizione di pur generica instabilità del Punjab non si era accompagnato alcun rilievo circa la condizione soggettiva di integrazione del richiedente nel tessuto sociale italiano (per motivi di lavoro, familiari o altro); e in nessun modo siffatta considerazione risulta contrastata;

viceversa, entrambe le suddette condizioni debbono ricorrere ai fini indicati, nel senso che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al previgente D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, riguarda lo straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, e dunque deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (v. Cass. n. 4455-18); in conclusione, il ricorso è rigettato;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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