Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33090 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16822-2018 proposto da:

B.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO CAVICCHIOIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE – TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI NOVARA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che B.Y. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale ordinario di Torino ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente ritenendo, per quanto qui interessa, che, ai sensi del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come novellato dal D.L. n. 13 del 2007, conv. con modifiche nella L. n. 46 del 2017, il procedimento, regolato dagli artt. 737 c.p.c. e ss., non prevede che venga fissata obbligatoriamente l’udienza di comparizione delle parti; e che quindi, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di cui all’art. 35 bis, commi 10 e 11, la causa va decisa in camera di consiglio senza disporre tale incombente, attesa la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del processo così come disposto dalla legge, da parte della Cancelleria;

considerato che, in via preliminare, il ricorrente ha richiesto di sollevare questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 bis sopra richiamato, con riferimento sia alla previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss., nelle controversie quale quella in esame, sia al differimento della entrata in vigore del nuovo rito nella materia stessa; che, in via principale, il ricorrente ha denunziato la violazione del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, proprio in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ricorrendo una delle ipotesi derogatorie della regola generale della non indispensabilità dell’udienza: ha infatti dedotto come il cit. comma 10, prevede che il giudice provveda visionata la videoregistrazione e il comma 11 individua tra le ipotesi in cui è necessaria la fissazione dell’udienza proprio quella relativa alla mancanza della videoregistrazione stessa, sì che secondo il ricorrente doveva essere disposta l’udienza di comparizione ex lege;

che il Ministero dell’Interno, regolarmente intimato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, non ha svolto difese;

ritenuto che le sopra indicate questioni preliminari di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate da questa Corte con la recente sentenza della Sez. 1 n. 17717 del 5 luglio 2018;

che con la stessa sentenza è stata invece ritenuta fondata la doglianza di violazione dell’art. 35 bis, con affermazione del principio di diritto così massimato:”In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito nel D.L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”;

che il decreto impugnato è pertanto cassato in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il motivo concernente la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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