Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3309 del 19/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3309 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso 15900-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI N. 27, presso
lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente-

2015

contro

4905

LOFARO RENZO C.F. LFRRNZ74B20H224N, elettivamente
4 s 12_vi o
domiciliato in ROMA,IV.LE DELLE MILIZIE 1.0 presso lo
( 7

I

studio dell’avvocato CLAUDIO ANDREOZZI, rappresentato

Data pubblicazione: 19/02/2016

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BERSANI, giusta
,

delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 460/2009 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 04/06/2009 R.G.N. 1784/2007;

udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega orale
Avvocato TRIFIRO’ SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per cessazione materia d contendere.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. n.: 15900/2010

Svolgimento del processo
1.- Con sentenza del 4 giugno 2009, la Corte di Appello di Milano ha
confermato la decisione del locale Tribunale con cui, in accoglimento del ricorso
proposto da Renzo Lofaro, è stata accertata l’illegittimità del contratto per
prestazione di lavoro temporaneo stipulato ai sensi della I. n. 196 del 1997 con
decorrenza 29 luglio 2003 e, ritenuta la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato da detta data con l’impresa utilizzatrice Poste

corrispondere al Lofaro le retribuzioni maturate dalla data della messa in mora
rappresentata dalla richiesta del tentativo di conciliazione del 9 febbraio 2006.
La Corte territoriale ha condiviso il convincimento del primo giudice nel
ritenere che la società utilizzatrice della prestazione del lavoratore non avesse
fornito la prova che sussistessero le “esigenze sostitutive” indicata come causale
giustificativa del ricorso al contratto di lavoro temporaneo.
Dalla mancata corrispondenza tra la fattispecie invocata e la reale situazione
aziendale i giudici milanesi hanno fatto derivare il venir meno del presupposto per
la conclusione del contratto di fornitura, con la conseguenza dell’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’utilizzatrice.
2.— Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso
con due motivi, conclusi da quesiti. L’intimato ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione
3.- Dal verbale redatto in sede sindacale in data 6 luglio 2012, prodotto in
giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a
dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione
ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il
processo.
In mancanza di una diversa pattuizione convenuta nel verbale di conciliazione
le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, u.c., c.p.c.

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015
k

Italiane Spa, si è condannata quest’ultima al ripristino del rapporto ed a

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