Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3309 del 12/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2018, (ud. 13/09/2017, dep.12/02/2018),  n. 3309

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Firenze rigettò le domande proposte da M.E.E. nei confronti della Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. e del Fondo di previdenza per il personale della Cassa medesima volte al ricalcolo del trattamento integrativo della pensione sulla base di un’anzianità contributiva che considerasse utile sia il periodo nel quale il dipendente della predetta società bancaria aveva fruito del c.d. superbonus nell’arco temporale 1/11/2004 – 31/12/2007, sia quello successivo fino al pensionamento del 30/9/2008, nonchè alla determinazione della pensione complementare fino al raggiungimento della misura dell’85% della retribuzione pensionabile, in luogo della minore percentuale dell’82% in concreto applicata.

Tale superbonus, corrisposto per intero al M., rappresentava la somma equivalente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora il lavoratore non avesse esercitato la facoltà, riconosciutagli dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 12, (finalizzata ad incentivare il posticipo del pensionamento), di rinunziare all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria, avendo maturato i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento.

La Corte d’appello di Firenze, investita dall’impugnazione del lavoratore, ha invece accolto il gravame (sentenza del 15.2.2012) ed ha accertato il diritto dell’appellante alla determinazione della pensione complementare a carico del Fondo di Previdenza nella misura di 29/35 dell’85% della retribuzione pensionabile, tenuto conto anche dell’anzianità maturata in epoca successiva all’esercizio dell’opzione di cui alla L. n. 243 del 2004, ed ha condannato gli appellati, ognuno per la sua parte, al pagamento delle maggiori prestazioni, con gli accessori di legge. La Corte di merito ha evidenziato che la previgente norma regolamentare di cui all’art. 18 dello Statuto del Fondo integrativo dell’A.G.O. enucleava i periodi di servizio prestato con diritto a retribuzione presso la Cassa di Risparmio o comunque riconosciuti utili per legge ai fini della misura della pensione e che nel caso di specie era incontestato che l’appellante aveva svolto servizio presso la stessa Cassa dalla data dell’esercizio della predetta opzione fino al suo pensionamento. Inoltre, per quel che concerneva l’individuazione della quota della retribuzione pensionabile, cioè se dell’82% o dell’85%, la disposizione statutaria evidenziava un contenuto letterale sufficientemente chiaro per la categoria dei “quadri”, cui era appartenuto il M. prima del pensionamento, indicando una percentuale pari all’85%.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze e la Banca CR Firenze s.p.a., rispettivamente con quattro e cinque motivi.

Resiste con controricorso M.E.E..

Le parti depositano memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366e 1367 c.c. in relazione agli artt. 11 e 18 dello statuto del Fondo, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen. in relazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 12 e 13, il tutto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Fa osservare il ricorrente che M. aveva rivendicato un diverso calcolo di liquidazione del trattamento pensionistico aziendale basato sul computo degli anni utili compresi tra l’1/11/2004 e il 31/12/2007, allorquando aveva goduto della disciplina del cosiddetto super bonus di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 12 e 17, nonchè degli altri anni successivi compresi tra l’1/1/2008 ed il 30/9/2008, data, quest’ultima, del suo pensionamento.

Tanto premesso, il ricorrente imputa alla Corte fiorentina l’errore consistito nel fatto di non essersi resa conto che la L. n. 243 del 2004, volta a sostenere la previdenza complementare, interveniva quale ius superveniens rispetto allo statuto del Fondo, in quanto il legislatore aveva perseguito con quest’ultima normativa l’obiettivo del progressivo abbandono del sistema del pensionamento anticipato, unitamente al tendenziale superamento del sistema di divieto di cumulo tra prestazioni di lavoro e fruizione del trattamento pensionistico, per cui aveva introdotto un sistema di incentivazione della disponibilità dei lavoratori interessati di pervenire alla prosecuzione dell’attività lavorativa anche dopo la maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento, attraverso l’istituzione del cosiddetto “super bonus”. Il ricorrente richiama, al riguardo, la circolare INPS n. 149/2004 secondo cui l’importo della pensione da liquidare è pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore all’inizio del periodo di rinuncia all’accredito contributivo sulla base delle anzianità maturate a tale data, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Pertanto, alla stregua di tale circolare, la pensione deve essere calcolata con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di decorrenza del “bonus” ed alle retribuzioni percepite fino a tale data, rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo di percezione del “bonus”.

E’ dunque evidente, secondo la difesa del Fondo, che la controprestazione sinallagmatica a carico dell’optante, a fronte della percezione del ” super bonus”, è costituita da una sorta di congelamento della “rendita Inps”, liquidata sulle basi retributive e sull’anzianità contributiva maturata fino al mese antecedente l’opzione, a nulla rilevando sul “quantum” della pensione gli eventi retributivi intercorsi nel periodo trascorso in “super bonus”. Ciò in quanto, trattandosi di Fondo a prestazioni definite, se l’opzione non bloccasse il calcolo della pensione aziendale il lavoratore percepirebbe il “bonus” e al momento del pensionamento lo stesso trattamento complessivo che avrebbe ottenuto in assenza del “bonus”, il tutto contro lo spirito e la lettera della L. n. 243 del 2004, con l’assorbimento di indebite risorse dal regime pensionistico complementare a danno degli altri iscritti.

2. Col secondo motivo, dedotto per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la difesa del Fondo lamenta che la Corte territoriale non ha esaminato il motivo di doglianza attraverso il quale aveva rappresentato il rischio nascente dal fatto che l’accoglimento dell’avversa domanda avrebbe determinato per il fruitore del super bonus un doppio vantaggio derivante dall’accumulazione di tale emolumento con la maggiorazione della misura del trattamento integrativo traente origine proprio dalla fruizione dello stesso “bonus” e per il relativo periodo di godimento. In pratica si era posto l’accento sulla constatazione che l’accoglimento della contestata domanda consentiva al fruitore del super bonus di incamerare in forma capitale il contributo complessivo destinato al regime pensionistico di base, sottraendo, tra l’altro, i relativi importi ad ogni condizionamento solidaristico, sia fiscale, sia propriamente previdenziale.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1367 c.c. in relazione all’art. 18 dello statuto del Fondo assumendo che, quanto alla percentuale di retribuzione da considerare ai fini della prestazione integrativa, avrebbe dovuto prevedersi quella dell’82%, dato che la categoria di inquadramento di M.E.E. (quadro direttivo) non è compresa tra quelle per le quali è prevista la percentuale dell’85%. A tal riguardo il ricorrente evidenzia che M. aveva affermato di essere cessato dal rapporto di lavoro allorquando era inquadrato come quadro di terzo livello, omettendo di riferire la corretta dizione contrattuale di “quadro direttivo” che gli avrebbe pregiudicato la rivendicazione del diritto alla percentuale maggiore dell’85%.

4. Col quarto motivo, formulato per vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha omesso di motivare in merito alla censura attraverso la quale era stato posto in rilievo che M., nell’inviare in data 10.9.2008, alla società bancaria fiorentina e al Fondo, la missiva contenente la rivendicazione stragiudiziale di integrazione del trattamento pensionistico, in relazione al predetto super bonus, aveva chiesto che tale integrazione venisse calcolata sull’82% dell’ultimo stipendio, come previsto dallo statuto del Fondo e dal regolamento del FIP, per cui una simile rivendicazione aveva indubbio valore confessorio.

5. Il ricorso della Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., articolato su cinque motivi, contiene un’esposizione dei motivi nn. 2, 3, 4 e 5 sostanzialmente sovrapponibile a quella dei quattro motivi sopra riassunti del ricorso del Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze, mentre si discosta da quest’ultimo solo per quel che concerne la prospettazione del primo motivo che è incentrato sulla denunzia di omessa motivazione di una questione di giudicato.

6. Infatti, attraverso la prima censura del ricorso della Banca si assume l’esistenza di un giudicato nascente da un ricorso di M. al Tribunale di Firenze che, unitamente a tal S.G., aveva contestato l’interruzione dei versamenti contributivi nel periodo di percezione del superbonus e che tale circostanza, pur dedotta in appello, non era stata esaminata dalla Corte di merito.

7. Invece, come si è chiarito in precedenza, i motivi nn. 2. 3. 4 e 5 del ricorso della Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. corrispondono rispettivamente, sia per l’intestazione della rubrica che per il contenuto specifico delle doglianze, ai motivi nn. 1, 2, 3 e 4 del ricorso del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze.

Ne consegue che per esigenze di ordine logico e processuale viene trattato preliminarmente il primo motivo del ricorso della Banca, cioè quello incentrato sulla questione dell’asserita esistenza di un giudicato di carattere preclusivo.

8. Tale motivo denota sia profili di inammissibilità che di evidente infondatezza.

Invero, la difesa della Banca si limita a dedurre che eccepì la questione del giudicato in entrambi i gradi del giudizio di merito, ma non specifica esattamente in quale fase del procedimento la sollevò e attraverso quali atti processuali, per cui non è dato nemmeno sapere se la stessa fu ritualmente proposta e se al riguardo si formò il contraddittorio. Oltretutto, trattasi di ipotesi di giudicato esterno, rispetto al quale l’odierna ricorrente non esegue una produzione in proprio del documento con la relativa attestazione della cancelleria dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, pur essendone onerata in qualità di eccipiente interessata ad avvalersi dei relativi effetti, ma si limita semplicemente a richiamare la sentenza n. 270/2007 del Tribunale di Firenze emessa in altro procedimento promosso dal M. e da tal S.G. nei confronti della Cassa di Risparmio di Firenze, prodotta dalla controparte nel fascicolo di prime cure, e a riportarne alcuni passaggi della parte narrativa.

8.a. Tuttavia, anche dalla lettura del riassunto della parte espositiva della predetta sentenza, si evince che vi è solo una parziale coincidenza soggettiva col presente giudizio, mentre sono sostanzialmente diversi il petitum e la causa petendi dell’invocata sentenza.

Infatti, dalla lettura della trascrizione della parte narrativa della predetta sentenza, così come eseguita dall’odierna ricorrente, si ricava che i predetti lavoratori si lamentarono del fatto che a seguito dell’esercizio del diritto di opzione di cui alla L. n. 243 del 2004 la datrice di lavoro revocò sia la corresponsione dell’indennità perequativa prevista dalla contrattazione aziendale vigente, sia il versamento dei contributi previdenziali dovuti al Fondo integrativo pensioni (FIP), per cui dedussero l’illegittimità di tali revoche e formularono le seguenti conclusioni: condanna della Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. al pagamento dell’indennità di cui agli accordi sindacali 21.5.1985 e 7.6.1991 con decorrenza dall’opzione per il superbonus; in subordine, condanna della convenuta al pagamento ex art. 2041 c.c.dell’importo corrispondente alla predetta indennità; condanna della Cassa di risparmio a ripristinare i versamenti contributivi al F.I.P., sia per la quota a proprio carico che per quella a carico dei ricorrenti, con decorrenza dall’opzione per il superbonus; in ipotesi, condanna della stessa Cassa al versamento diretto a favore dei ricorrenti delle quote di contribuzione F.I.P.; in ulteriore ipotesi, condanna della parte convenuta ad indennizzare i ricorrenti, ex art. 2041 c.c., della minor somma tra il costo delle quote di contribuzione FIP e il danno previdenziale da essi riportato.

Invece, il presente giudizio verte sul differente tema decisionale rappresentato dall’esame delle domande dirette a vedere eseguito il ricalcolo del trattamento integrativo della pensione sulla base di un’anzianità contributiva che consideri utile il periodo nel quale il lavoratore ha fruito del c.d. superbonus e quello immediatamente successivo fino al pensionamento, nonchè alla determinazione della pensione complementare fino al raggiungimento della misura dell’85% della retribuzione pensionabile, in luogo della minore percentuale dell’82% in concreto applicata.

9. Così rigettato il primo motivo del ricorso della società bancaria, può procedersi all’esame congiunto, per le illustrate ragioni di connessione, del secondo e del terzo motivo di tale ricorso, nonchè dei primi due motivi del ricorso del Fondo di previdenza.

Tali motivi sono fondati.

Si osserva, anzitutto, che la L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 12, (contenente norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza), stabilisce espressamente quanto segue: “Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59,commi 6 e 7, per l’accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.”

Il successivo comma 13 prevede, inoltre, che “all’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.”

9.a. Orbene, dall’interpretazione letterale e logica delle disposizioni in esame si deduce agevolmente che l’esercizio dell’opzione di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1,comma 12, che consente di ottenere in busta paga la somma corrispondente alla complessiva contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, previa rinuncia all’ordinario accredito dei contributi stessi, non si traduce in una modifica della posizione previdenziale, che si cristallizza alla data di esercizio della stessa (v. in tal senso da ultimo Cass. sez. lav. n. 20559 del 12.10.2016).

Infatti, il tenore letterale del comma 12 è, sul punto, univoco, nel senso che il riconoscimento del beneficio è destinato a coprire il periodo intercorrente tra il momento in cui l’interessato – che sia in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità – esercita la facoltà di ottenerlo e il momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, momento in cui si ripristina l’obbligo contributivo del datore di lavoro (v. al riguardo Cass. sez. lav. n. 15356 del 4.7.2014).

Non può, quindi, condividersi quanto affermato dalla Corte territoriale circa il fatto che lo statuto del Fondo era preesistente alla L. n. 243 del 2004 e che non regolava la fattispecie ivi prevista, per cui doveva farsi riferimento al criterio generale previsto dallo Statuto (art. 18), secondo il quale erano utili alla richiesta prestazione complementare i periodi di servizio prestato con diritto a retribuzione… utili per legge ai fini della misura della pensione.

Invero, tale interpretazione finisce per non tener conto della sopravvenienza della norma di carattere speciale di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 12 e 13, rispetto allo statuto del Fondo, in quanto il legislatore ha inteso perseguire con la nuova normativa l’obiettivo del progressivo abbandono del sistema del pensionamento anticipato, introducendo un sistema di incentivazione della disponibilità dei lavoratori interessati di pervenire alla prosecuzione dell’attività lavorativa anche dopo la maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento, attraverso l’istituzione del cosiddetto “super bonus”.

Ne consegue che la “cristallizzazione” della posizione previdenziale prevista dalla L. n. 243 del 2004, art. 1 al momento dell’esercizio della facoltà di prosecuzione del rapporto con corresponsione del “super bonus” non può non rifluire nella determinazione del trattamento integrativo pensionistico, mantenendo attiva, da un lato, la contribuzione corrente dei lavoratori che abbiano optato per tale sistema per l’accumulazione dell’anzianità ai soli fini integrativi nel relativo fondo durante il quadriennio contemplato dalla norma e tenendo conto, dall’altro, del sottraendo rappresentato dal trattamento Inps che sarebbe stato oggetto di fruizione in assenza di esercizio della predetta opzione per il “super bonus”, ovvero la pensione INPS virtuale da calcolare per ciascun interessato come risultante astrattamente dall’applicazione dei parametri usuali di calcolo.

Nè appare possibile una diversa lettura della norma di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1 in quanto se l’esercizio dell’opzione in esame non consentisse il blocco del calcolo della pensione aziendale il lavoratore percepirebbe il “bonus” e al momento del pensionamento lo stesso trattamento complessivo che avrebbe ottenuto in assenza del “bonus”, il tutto contro lo spirito e la lettera della stessa legge, col conseguente assorbimento di indebite risorse dal regime pensionistico complementare a danno degli altri iscritti.

10. Sono, invece, infondati il terzo motivo del ricorso del Fondo di previdenza ed il quarto motivo del ricorso della Banca che vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Invero, il tenore letterale dell’art. 18 dello Statuto del Fondo (trascritto negli stessi ricorsi odierni) è inequivocabile nella parte in cui prevede espressamente che le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall’AGO saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali della retribuzione pensionabile di cui all’art. 28 goduta dall’iscritto al momento della cessazione dal servizio: 85% per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari, 82% per i funzionari e 78% per i dirigenti.

Non ha, quindi, pregio la distinzione a tal fine operata dalla difesa dei ricorrenti tra la qualifica di quadro di terzo livello, cioè quella che il M. aveva dichiarato di possedere all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, e la qualifica di quadro direttivo, che secondo gli stessi ricorrenti era quella che più correttamente competeva alla controparte, al fine di sostenere che ín base a quest’ultimo inquadramento il lavoratore non avrebbe avuto alcun diritto a rivendicare l’applicazione della percentuale dell’85% delle retribuzione pensionabile in base alla citata norma statutaria. Infatti, come correttamente posto in evidenza dalla Corte territoriale, nulla autorizzava una tale distinzione agli effetti che qui interessano, posto che l’invocata norma statutaria fa riferimento semplicemente alla categoria dei “quadri” senza ulteriori distinzioni e che lo Statuto in questione non era stato aggiornato alla stregua delle nuove previsioni collettive in tema di inquadramenti. D’altra parte, la circostanza del mancato adeguamento dello Statuto del Fondo, a seguito dell’entrata in vigore del CCNL dell’11.7.1999, è confermata anche dalla difesa degli attuali ricorrenti.

11. Egualmente infondati sono il quarto motivo del ricorso del Fondo di previdenza ed il quinto motivo del ricorso della società bancaria, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi in virtù della prospettazione della stessa questione del valore confessorio attribuito all’affermazione contenuta nella lettera inviata dal M. il 10.9.2008 alla ex datrice di lavoro ed allo stesso Fondo in merito alla richiesta di calcolo dell’integrazione della pensione, in regime di “super bonus”, sulla base della percentuale dell’82% di cui alla citata norma statutaria. Invero, a norma dell’art. 2720 c.c. l’efficacia probatoria dell’atto ricognitivo, avente natura confessoria, è operativa (come quella della confessione) in ordine soltanto ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, ma non può esplicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che detto atto, ove sia riferito, come nella fattispecie, ad una questione di diritto, quale il preteso ricalcolo della integrazione del trattamento pensionistico in base ad una determinata norma statutaria del relativo Fondo di previdenza, non può assumere al riguardo dell’esistenza di tale diritto valore di prova, potendo rilevare a tal fine solo in ordine ai fatti in relazione al suo specifico contenuto.

12. In definitiva possono essere accolti solo i primi due motivi del ricorso del Fondo di previdenza ed il secondo ed il terzo motivo della società bancaria fiorentina, mentre vanno rigettati tutti gli altri motivi.

L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello dì Firenze che, in diversa composizione, si pronunzierà in merito alla determinazione del trattamento pensionistico integrativo dì cui trattasi sulla base dei principi sopra affermati.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, vanno compensate per metà tra le parti in considerazione del parziale accoglimento dei ricorsi, mentre la residua metà va posta a carico dei ricorrenti, essendo prevalenti le ragioni del rigetto.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze e rigetta il terzo ed il quarto motivo; accoglie il secondo ed il terzo motivo della Banca CR Firenze s.p.a. e rigetta il primo, il quarto ed il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. Compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna ognuno dei due ricorrenti al pagamento della residua metà nella misura di Euro 2000,00 per compensi professionali e di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2018

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