Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3309 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19579-2018 proposto da:

COMUNE DI SALA CONSILINA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 4, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO ANGELINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALFREDO MESSINA;

– ricorrente –

contro

M.B., M.N., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PO 43, presso lo studio dell’avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA MASSARI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI SALA CONSILINA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 4, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO ANGELINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALFREDO MESSINA;

– controricorrente ai ricorrenti incidentali –

contro

R.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 516/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, il Comune di Sala Consilina ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Salerno, resa pubblica in data 19 aprile 2018, che accoglieva il gravame proposto da M.N. e M.B. (quali eredi di C.A.) avverso la decisione del Tribunale di Sala Consilina, condannando, così, esso Comune al risarcimento del danno in favore degli appellanti (per la ritardata ristrutturazione di immobile in base a finanziamento pubblico concesso a seguito del sisma del 1980) quantificato in Euro 111.610,00, quale somma risultante (in base ai condivisi accertamenti del nominato c.t.u.) dalla differenza tra il prezzo di vendita dell’immobile (effettuata nelle more del giudizio) e il prezzo che lo stesso avrebbe potuto conseguire se ultimato, rigettando le ulteriori istanze risarcitone sia di parte appellante (“per mancanza della necessaria prova sul pregiudizio sofferto”), che quella avanzata da R.R. (quale erede di I.G., titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori anzidetti), chiamata in causa dal Comune convenuto;

che resistono con controricorso M.N. e M.B., in qualità di eredi di C.A., i quali, a loro volta, propongono ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, contro il quale resiste con controricorso il Comune di Sala Consilina, mentre non svolge, in questa sede, alcuna attività difensiva R.R., in qualità di erede di I.G.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il Comune di Sala Consilina ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per non aver la Corte territoriale, d’ufficio, dichiarato l’inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di condanna del danno in misura pari alla differenza tra quanto ricavato alla vendita ed il valore che l’immobile avrebbe avuto qualora fosse stato regolarmente ultimato;

a.1.) – preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del motivo sollevate dai controricorrenti.

La doglianza non integra la prospettazione di questione nuova in sede di legittimità, giacchè “il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall’art. 345 c.p.c., comma 1, è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchè la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d’ufficio” (Cass., n. 20557/2014; Cass., n. 4318/2016; Cass., n. 10129/2000).

Nè la dedotta erronea indicazione del paradigma legale del vizio denunciato (art. 360 c.p.c., n. 3, in luogo – come asserito in ricorso del n. 5 o del n. 4 della medesima norma processuale) rende inammissibile la censura di error in procedendo, poichè (a parte l’inconferenza dell’indicato n. 5) essa è comunque chiaramente evincibile come tale dal tenore del ricorso (Cass., S.U., n. 17931/2013).

Ciò premesso, il motivo è manifestamente infondato.

A norma dell’art. 345 c.p.c. si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendano allorchè la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell’originaria domanda (tra le altre, Cass. n. 26905/2008, Cass. n. 18299/2016).

Nella specie, pur avendo, parte attorea, richiesto in primo grado la condanna del Comune, in via principale, alla ultimazione dei lavori e, in via gradata, alla somma necessaria ad ultimare i lavori, per poi richiedere in appello – essendo medio tempore intervenuta la vendita dell’immobile in questione al fine di ridurre i danni risarcibili – il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra quanto ricavato dalla vendita dell’immobile ed il valore che l’immobile avrebbe avuto qualora fossero stati regolarmente terminati i lavori, non ha affatto modificato il titolo della loro pretesa risarcitoria (inadempimento del Comune) e neanche i fatti posti a fondamento della loro domanda, ma soltanto adeguato il petitum nell’ambito della stessa pretesa risarcitoria già inizialmente svolta.

b) Con il secondo mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte di merito aderito “supinamente” alle risultanze della c.t.u. senza in alcun modo argomentare sulle specifiche censure mosse dal Comune in ordine alla determinazione del prezzo dell’immobile nell’ipotesi di ultimazione dei lavori;

b.1.) – il motivo è inammissibile, giacchè, oltre al mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, per non aver il ricorrente fornito specifica contezza e localizzazione processuale delle critiche che assume aver sollevato nei confronti della c.t.u., con esso non è affatto indicato un fatto storico decisivo del quale si possa lamentare l’omesso esame (v. Cass., S.U., n. 8053/2014), ma, piuttosto, ci si duole della insufficienza e della illogicità della motivazione che fa leva sulle risultanze della c.t.u. stessa, deducendo un vizio di motivazione non più veicolabile (ratione temporis, in base alla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) in sede di legittimità;

che la memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile per essere non solo illustrativa, ma anche integrativa e/o emendativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce argomentazioni idonee a scalfire i rilievi che precedono;

c) con l’unico mezzo del ricorso incidentale è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver erroneamente la Corte territoriale omesso di pronunciare sulla domanda di condanna del Comune di Sala Consilina a risarcire il danno subito a titolo di mancato godimento dell’immobile dall’ottobre del 1990 al 2010, reiterata in sede di gravame (n. 5 delle conclusioni di appello);

c.1.) – il motivo, inammissibile quanto alla dedotta violazione degli artt. 5 e 360 c.p.c. (giacchè ci si duole, con tutta evidenza, di un’omessa pronuncia e, dunque, di un error in procedendo), è manifestamente infondato nel resto.

Non sussiste, infatti, omessa pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria proposta dagli attuali controricorrenti, in precedenza appellanti contro la sentenza del Tribunale di Sala Consilina, per il danno asseritamente patito a causa del mancato godimento dell’immobile oggetto di ristrutturazione, in quanto la Corte territoriale ha espressamente rigettato le “ulteriori richieste risarcitorie” di essi appellanti “per mancanza della necessaria prova sul pregiudizio sofferto”.

Nè i ricorrenti incidentali hanno denunciato la nullità della sentenza per anomalia della motivazione tramutantesi in violazione di legge costituzionale rilevante, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4;

che, dunque, i ricorsi, principale e incidentale, vanno rigettati, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità per la reciproca soccombenza, mentre non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale, e compensa interamente tra tutti i ricorrenti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, principale e incidentale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V1-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA