Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3309 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. II, 05/02/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 05/02/2019), n.3309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11686-2014 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI

n.96, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA CAPITANI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO LAMARUCCIOLA;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA n.

292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELE FUNGHINI;

– controricorrente –

e contro

COLORIFICIO BARLERA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

n.38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA RUGHETTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato FABIO ZANATI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3892/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. PEPE ALESSANDRO, che

ha concluso per la cessazione della materia del contendere con

compensazione delle spese del presente giudizio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di precetto notificato il 25.10.2008, cui era seguito atto di pignoramento presso terzi eseguito il 15.1.2009, il Colorificio Barlera Snc procedeva nei confronti di C.E., erede di G.M. deceduta il (OMISSIS), sino alla concorrenza della somma di Euro 114.833,76. Il debitore esecutato proponeva opposizione all’esecuzione eccependo la mancata notificazione del titolo e la carenza della sua qualità di erede, avendo egli rinunciato all’eredità materna con atto del 9.3.2007. L’esecuzione veniva sospesa e nel giudizio interveniva C.F., a sua volta creditore di G.M. per altro titolo. Nel giudizio di merito il Colorificio Barlera Snc proponeva domanda riconvenzionale per far accertare l’invalidità e l’inefficacia della rinuncia all’eredità opposta dal C.E., deducendo che quest’ultimo, avendo eccepito la mancata notificazione del titolo esecutivo, aveva posto in essere un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità.

Il Tribunale di Como accoglieva l’opposizione dichiarando la carenza di legittimazione passiva dell’opponente. Interponeva appello avverso detta decisione il Colorificio Barlera Snc e nel giudizio di secondo grado si costituivano l’originario opponente, invocandone il rigetto, e il C.F., chiedendo invece l’accoglimento del gravame. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata n. 3892/2013, respingeva le eccezioni di rito e di nullità della decisione di prime cure, riteneva che C.F. non fosse contraddittore necessario e respingeva il gravame, sul presupposto che in atti del giudizio mancasse un documento o un comportamento idoneo ad attestare la volontà dell’opponente di accettare o comunque gestire l’eredità materna.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.F. affidandosi a otto motivi. Resiste con controricorso Colorificio Barlera Snc, proponendo a sua volta ricorso incidentale articolato in sei motivi. Resiste con separato controricorso C.E..

In data 16.11.2018 il ricorrente principale ha depositato rinuncia al giudizio ritualmente notificata alle altre parti, nonchè copia del verbale di conciliazione giudiziale formalizzato tra le predette parti innanzi il Tribunale di Como nel giudizio R.G. 6776/2009.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che la rinuncia al ricorso ritualmente notificata e depositata dal ricorrente non risulta formalmente accettata dalle altre parti, nè risulta depositata alcuna rinuncia al ricorso incidentale proposto da Colorificio Barlera Snc, non può dichiararsi l’estinzione del presente giudizio.

Tuttavia “la produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti, dimostra che è venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16341 del 13/07/2009, Rv. 609382). Infatti “Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso” (Cass. Sez. U, Sentenza n.8980 del 11/04/2018, Rv.650327).

Nel caso di specie, è stata prodotta in atti la copia di un verbale di conciliazione, intervenuto in diverso procedimeno, che fa espresso riferimento anche al presente giudizio e ne prevede l’abbandono a spese compensate (cfr. artt. 3 e 5 del verbale). Di conseguenza, va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti.

Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate, alla luce del contenuto del verbale di conciliazione di cui anzidetto.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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