Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33089 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 20/12/2018), n.33089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1057-2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STELLA

CASTELLANO;

– ricorrente –

contro

BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA

11, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI;

– controricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA già MPS GESTIONE CREDITI BANCA

SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DE CAMILLIS 4, presso lo studio

dell’avvocato DAVIDE ROMANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

JUPITER FINANCE SPA, L.C., L.P.,

C.F.P.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 2589/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.L. propose innanzi al Tribunale di Bari opposizione avverso l’atto di aggiudicazione nell’ambito di espropriazione immobiliare promossa da Banco di Napoli s.p.a.. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la S.. Con ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., di data 4 novembre 2014 la Corte d’appello di Bari dichiarò inammissibile l’appello.

Osservò la corte territoriale che la discordanza di dati catastali fra atto di pignoramento e avviso di vendita non era idonea a ingenerare incertezza sull’identità del bene e che la documentazione ipo-catastale doveva ritenersi tempestivamente depositata.

Ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità S.L. sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi Banco di Napoli s.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2650 e 2655 c.c.. Osserva la ricorrente che l’esatta identificazione catastale dell’immobile avrebbe consentito di verificare l’assenza di titolarità in capo alla parte esecutata delle particelle oggetto di aggiudicazione e che la nullità dell’ordinanza di vendita si era riflessa sull’aggiudicazione, sicchè non era subentrata alcuna preclusione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2826 e 2659 c.c., n. 4, e artt. 567 e 555 c.p.c.. Osserva la ricorrente che successivamente all’autorizzazione della vendita il creditore procedente non ha effettuato alcuna rettifica del pignoramento nè ha integrato la certificazione ipo-catastale, sicchè la vendita è stata effettuata sulla base di visure non aggiornate. Aggiunge che la parte esecutata non è incorsa in alcuna decadenza circa l’eccezione di estinzione del processo, rilevabile d’ufficio.

Con il terzo motivo si denuncia nullità dell’ordinanza per falsa applicazione dell’art. 2665 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione. Osserva la ricorrente che la norma di cui all’art. 2665, non consente di supplire ad omissioni o inesattezze della nota di trascrizione del pignoramento attraverso il ricorso ad elementi estranei alla stessa.

Il ricorso è inammissibile. L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass. sez. U. 2 febbraio 2016, n. 1914). I motivi di ricorso non attengono a vizi propri dell’ordinanza impugnata costituenti violazioni della legge processuale e le memorie di parte ricorrente non dimostra il contrario.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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