Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33083 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21996-2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE, DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIANO CLEMENTONI;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO

BELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA TERRANOVA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO GIUSEPPE BANFI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 455/2017 della COWIT, D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da M.S. la sentenza n. 455 /2017 della Corte di Appello di Bologna con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata, che – fra l’altro – ha eccepito la nullità della procura in calce al ricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale ha rigettato il gravame innanzi ad essa svolto dall’odierna parte ricorrente avverso la sentenza n. 415/2014 del Tribunale di Piacenza. Quest’ultima aveva rigettato l’opposizione proposta dalla medesima M. avverso il D.I. con cui veniva ingiunto il pagamento dei compensi professionali di cui in atti per attività legale svolta in favore della medesima opponente-odierna ricorrente originariamente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, beneficio di poi revocato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col primo motivo del ricorso si prospetta, con riguardo ad una non meglio individuabile “legittimazione dell’intimata all’azione da lei radicata ex art. 633 c.p.c., ed alla sua esclusione, la violazione degli artt. 100 – 283 – 324 c.p.c. e del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente, in particolare, fa cenno che il legale odierno contro ricorrente ” si era procurata con un artificio la timbratura della nota che aveva poi azionata contro Mo.Si. ex art. 633 c.p.c.”.

2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. e si prospetta che il gratuito patrocinio al quale era stata ammessa la M. non sarebbe stato revocato in via definitiva giacchè pende, al riguardo, ricorso (n. 28799/13) per cassazione.

3.- Riassunti, doverosamente, i motivi di ricorso, deve evidenziarsi che – allo stato – manca la necessaria evidenza decisoria per addivenire a definitiva pronuncia in questa sede.

4.- Per la considerazioni innanzi svolta si ritiene, quindi, necessario la rimessione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte:

dispone il rinvio alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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