Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3308 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3308 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 26556-2016 proposto da:
STEFANI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE FLAMINI() 28, presso lo studio dell’avvocato
MATTIA IOANNUCCI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente nonchè contro
ISTITUTO COMPRENSIVO A STOPPANI, MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE DELLA UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA
80185250588;
– intimati avverso la sentenza n. 1651/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 27/04/2016;

Data pubblicazione: 12/02/2018

udita •la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA
1. Antonio Stefano Stefani, nella qualità di genitore esercente la potestà

di Milano, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e l’Istituto
comprensivo Stoppani di Milano chiedendo che fossero condannati al
risarcimento dei danni patiti dal figlio a causa di una caduta verificatasi
nel cortile della scuola durante la ricreazione.
Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale rigettò la domanda.
2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte
d’appello di Milano, con sentenza del 27 aprile 2016, ha rigettato

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre Antonio
Stefano Stefani con atto affidato ad un solo motivo.
Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e l’Istituto comprensivo
Stoppani non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., ed il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,
primo collima, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 1218 cod. civ. e
dell’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., sostenendo che la
sentenza sarebbe carente nella parte espositiva ed avrebbe violato le
regole sull’inadempimento.
Nella successiva memoria l’appellante ha insistito sul fatto che,
essendo nella specie la responsabilità dell’Istituto scolastico di natura
Ric. 2016 n. 26556 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-2-

sul minore Matteo Stefani, convenne in giudizio, davanti al Tribunale

contrattuale, doveva ritenersi a carico dello stesso l’onere della prova di
aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi
dannosi.
1.1. Il ricorso non è fondato.
Osserva il Collegio che è esatto il rilievo del ricorrente secondo cui la

stesso ha natura contrattuale e, dunque, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.,
l’istituto ha l’onere di provare che il danno sia stato determinato da
causa non imputabile alla scuola o all’insegnante, per la cui
dimostrazione occorre che siano provate le misure adottate dai docenti

per evitare il verificarsi di eventi dannosi (così, fra le altre, le sentenze 4
febbraio 2014, n. 2413, e 25 febbraio 2016, n. 3695, sulla scia della
sentenza delle Sezioni Unite 27 giugno 2002, n. 9346).
L’esattezza di tale rilievo, tuttavia, non giova al ricorrente.
La Corte d’appello, infatti, nel confermare la decisione di primo grado,
ha osservato, innanzitutto, che la genericità della descrizione con la
quale l’attore aveva indicato lo svolgimento dei fatti era tale da non
consentire di comprendere se fosse stata prospettata la violazione di un
obbligo di sorveglianza ovvero l’omissione di cautele opportune per
salvaguardare l’incolumità del bambino, che aveva dieci anni all’epoca
dei fatti. Dopo tale premessa la Corte di merito ha aggiunto che dalla
stessa rappresentazione dei fatti compiuta dall’attore appariva evidente
«l’accidentalità del fatto, da qualificarsi dunque come caso fortuito».
A fronte di simile motivazione, il ricorso richiama l’art. 1218 cod. civ. e
ribadisce che era onere dei convenuti dimostrare che il loro
inadempimento era dipeso da causa non imputabile. In tal modo, però,
il ricorso non supera la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale,
avendo ricondotto l’accaduto al caso fortuito, ha evidentemente

Ric. 2016 n. 26556 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-3-

responsabilità dell’istituto scolastico per i danni che l’allievo causa a sé

escluso la configurabilità di un qualche inadempimento da parte
dell’Istituto scolastico e del Ministero dell’istruzione.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte degli intimati.

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
\i sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 4 dicembre 2017.
Il Presidente

Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA