Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3308 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19108-2018 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO

21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO PANICO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANIELLO DE

RUBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2379/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo, V.F. ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli, resa pubblica in data 1 giugno 2017, che ne dichiarava inammissibile l’appello (notificato il 20 giugno 2011) avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 17 settembre 2007, limitatamente alla correzione effettuata con ordinanza del 29 ottobre 2008, annotata in data 7 novembre 2008 e comunicata dalla cancelleria in data 4 dicembre 2010;

che la Corte territoriale riteneva tardivamente proposto il gravame in quanto: 1) l’art. 288 c.p.c., comma 4, nel riaprire i termini per l’impugnazione della sentenza corretta non deroga all’art. 327 c.p.c., per cui, indipendentemente dalla notificazione, la parte decade dall’impugnazione decorso il termine lungo (nella specie, un anno dal deposito del provvedimento di correzione); 2) essendo stata la sentenza del Tribunale oggetto di eliminazione di evidenti errori (“dovuti verosimilmente a refusi del computer o errori di battitura dei relativi numeri”) nella indicazione delle cifre dovute e della percentuale di invalidità riscontrata dal CTU, facilmente percepibili, non poteva trovare applicazione l’art. 288 c.p.c., u.c., e, pertanto, non potevano riaprirsi i termini per l’impugnazione della sentenza;

che resiste con controricorso la Generali Italia S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico, articolato, mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità per violazione e falsa applicazione degli artt. 288 e 132 c.p.c., nonchè per motivazione apparente, per aver erroneamente la Corte territoriale ritenuto che, quello commesso dal GOT e poi corretto, configurasse un errore materiale e, pertanto, non fosse applicabile la disciplina di cui all’art. 288 c.p.c., u.c., con conseguente tardività dell’impugnazione;

che il motivo è inammissibile sotto plurimi profili;

che lo è, anzitutto, perchè confezionato in violazione palese del principio di specificità e di localizzazione processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 (cfr. Cass., n. 15910/2005; Cass., n. 11731/2011; Cass., n. 19410/2015), mancando di dare contezza, sia pur per sintesi, ma in modo intelligibile ed adeguato, degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, al fine di consentire a questa Corte di poter apprezzare l’effettiva consistenza delle doglianze articolate. In particolare, il ricorrente non fornisce indicazione alcuna del contenuto della sentenza del Tribunale di Napoli oggetto di correzione, pur imperniando il motivo sulla contestazione di quanto affermato dalla Corte di appello circa la portata di detta pronuncia, siccome ritenuta, nella parte corretta, frutto di meri errori materiali;

che lo è (inammissibile), altresì, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacchè, con motivazione tutt’altro che apparente (essendone chiaramente intelligibile l’iter argomentativo), la Corte territoriale – sul presupposto (non validamente censurato per le ragioni innanzi esposte) che, nel caso di specie, si è trattato della correzione di un errore evidente, concretizzatosi nell’errata indicazione delle cifre dovute e della percentuale di invalidità riscontrata dal CTU, non tale da suscitare un’obiettiva ambiguità sull’effettivo contenuto della pronunzia – ha fatto coerente e pertinente applicazione (in ragione del deposito della sentenza di primo grado in data 12 settembre 2007 e del gravame notificato soltanto il 20 giugno 2011) del consolidato principio (e non posto in discussione con il ricorso) secondo cui “il termine per l’impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288 c.p.c., u.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l’errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l’adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione” (Cass., n. 8863/2018; Cass., n. 22185/2014; Cass., n. 19668/2009; Cass., n. 29189/2008; Cass., n. 22933/2004);

che lo è (inammissibile), sempre ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, in quanto la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione (in ragione del fatto che, nella specie, la notificazione dell’ordinanza di correzione è intervenuta ben oltre la scadenza del teiniine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.) del principio (non adeguatamente contestato dal ricorrente) per cui l’art. 288 c.p.c., u.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere (art. 121 disp. att. c.p.c.), l’ordinanza di correzione, dev’essere messo in relazione con l’art. 327 c.p.c. in virtù del quale, indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione possono essere proposti entro un anno dalla pubblicazione della sentenza (Cass. n. 27509/2017);

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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