Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3308 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. III, 10/02/2021, (ud. 22/07/2020, dep. 10/02/2021), n.3308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13481-2018 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A CARONCINI

51, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORABITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato P.F.;

– ricorrenti –

contro

M.S., rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO

MOCCI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 128/2017 della CORTE D’APPELLO di SASSARI,

depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 16 settembre 2000, i fratelli F. e P.R. evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, M.S., quale proprietario di un fondo rustico, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati da un incendio che si sarebbe sviluppato nel terreno del convenuto, propagandosi nell’uliveto di proprietà degli attori. Si costituiva il convenuto contestando la domanda;

il Tribunale, con sentenza del 18 luglio 2010, accertava la responsabilità del convenuto ed un concorso ai sensi dell’art. 1227 c.c. degli attori, condannando il primo al risarcimento dei danni. Il Tribunale qualificava la fattispecie ai sensi dell’art. 2051 c.c. ritenendo sussistente il nesso causale sulla base del contenuto del rapporto di polizia giudiziaria, che individuava il probabile punto di insorgenza dell’incendio nel fondo del convenuto. Il concorso degli attori risiederebbe nel fatto di non avere “sfalciato” il terreno che presentava cumuli di fieno risalenti;

avverso tale decisione proponeva appello M.S. ritenendo indimostrata l’origine dell’incendio dal fondo di proprietà dell’appellante. Si costituivano gli appellati contestando il motivo di censura e spiegando appello incidentale al fine di escludere la pari responsabilità nella causazione dell’evento ritenuta in sentenza, sulla base dell’esistenza di elementi sintomatici di un incendio doloso;

con sentenza del 28 marzo 2013 la Corte d’Appello di Sassari, in accoglimento della impugnazione principale, rigettava le domande proposte da F. e P.R., provvedendo sulle spese di lite;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione F. e P.R. affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso M.S. illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 2051 c.c., artt. 40 e 41 c.p. e artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè art. 2697 c.c., con riferimento alla 360 c.p.c., n. 3. La Corte avrebbe errato nell’ispirare il criterio della causalità a quello penalistico della prossimità alla certezza, in luogo di quello civilistico della preponderanza della evidenza o del “più probabile che non”. Tali principi sarebbero applicabili anche in tema di custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. con una indagine concreta sulla inclinazione del fondo e sulla direzione del vento, oltre che sulla probabilità scientifica che l’incendio provenisse dalla proprietà M., posta ad est rispetto a quella dei ricorrenti. La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare una serie di variabili che riguarderebbero, oltre alla direzione del vento anche la pendenza del versante ai fini della propagazione del fuoco e della inclinazione della fiamma rispetto al terreno. Ai fini della applicazione della regola del più probabile che non, resterebbe insufficiente il richiamo all’incertezza della localizzazione del punto di sviluppo dell’incendio e all’inesistenza di una causa alternativa rimasta ignota. Inoltre, l’indagine espletata in concreto dalla Corte territoriale sarebbe errata non avendo valutato adeguatamente la documentazione e il contenuto delle dichiarazioni testimoniali. Infine, la Corte avrebbe erroneamente applicato l’art. 2051 c.c. riguardo alla presunzione di colpa e alla prova liberatoria gravante sul proprietario del fondo limitrofo;

con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dalla deposizione resa dal teste F. oggetto di ampia illustrazione nella memoria conclusionale aggiunta e in quella di replica;

i due motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e, sebbene apprezzabilmente articolati nel loro nucleo centrale, sono infondati;

la Corte territoriale ritiene non provato che l’incendio abbia avuto origine nel fondo dei convenuti e che successivamente si sia propagato; il fatto ritenuto dirimente è che non è stata fornita la prova che l’incendio sia sorto nel fondo dei convenuti;

il riferimento contenuto in ricorso (ad es. a pag. 15 al profilo della “incertezza”) non è inteso dal giudice di appello come contrario al termine certezza e, quindi, come necessità di una prova corrispondente alla elevata probabilità penalistica, ma come lemma generico, che definisce l’assenza di prova, prescindendo da una valutazione in termini di elevata probabilità o di certezza. Si tratta di una valutazione con la quale la Corte d’Appello, sulla base di una complessa indagine in fatto, fondata su dati documentali e testimoniali, ha escluso la sussistenza della prova della localizzazione del punto di sviluppo dell’incendio;

la Corte territoriale, sulla base di una ricostruzione in fatto, rileva che nel primo verbale di accertamento e ispezione dei luoghi relativo all’accesso del 19 giugno 2003 il Corpo forestale si esprimeva rilevando che “nella zona del canneto da cui si presume sia stato originato l’incendio si notava la presenza di uno strato di cenere più consistente”, ma nella successiva comunicazione di notizia di reato il medesimo Corpo forestale precisava “non si è, però, nella condizione di poter sostenere con elementi probatori certi tale presunzione, anche perchè non si può escludere, seppur non probabile, l’ipotesi prospettata da M., di un evento partito dall’interno del fondo del P.”. Aggiungeva che nel rapporto acquisito all’intervento dei Vigili del fuoco in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, risultava che non era stato possibile accertare la causa dell’incendio. Quindi, conclude esprimendo una valutazione di incertezza sul profilo centrale della individuazione del punto di insorgenza dell’incendio. Questa incertezza non sarebbe superata nemmeno dalle dichiarazioni rese a sommarie informazioni da due testi oculari, perchè vi erano altre emergenze di senso contrario;

la prova testimoniale espletata in appello avrebbe fornito indicazioni inconcludenti (in particolare le affermazioni dei testi S., F. e D.V.). Infine, per la Corte territoriale il quadro finale è quello di dichiarazioni testimoniali contraddittorie e conclusioni degli ufficiali di polizia giudiziaria probabilistiche;

in definitiva, secondo il giudice di appello, sulla base di una valutazione tutta fattuale e ragionevole, non sarebbero riscontrabili elementi univoci e certi che consentano di dedurre che l’incendio è sorto in proprietà Ma.. In particolare, alle pagine 5 e 6 il giudice di merito esprime valutazioni in termini di generica mancanza di prova. Senza alcun riferimento specifico ai criteri della causalità penale o a quelli civilistici;

per il resto, la seconda parte delle censure oggetto del primo motivo e quelle contenute nel secondo motivo, sono tutte fattuali (in particolare i passaggi in cui si lamenta che l’indagine espletata in concreto dalla Corte sarebbe errata non avendo valutato adeguatamente la documentazione e il contenuto delle dichiarazioni testimoniali) e, pertanto, inammissibile. Infatti, costituisce poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile);

i motivi, pur rubricati come violazione di legge, nella seconda parte nascondono in realtà contestazioni di merito in ordine alle valutazioni condotte dalla corte e quindi si sostanziano in censure in fatto sulla motivazione del provvedimento, senza tener conto degli strettissimi limiti in cui è consentito dedurre in cassazione il vizio della motivazione. Nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti. Pertanto, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito non è sindacabile in sede di legittimità, se non quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 12928 del 09/06/2014, Rv. 631150 – 01), ipotesi non ricorrenti nel caso di specie;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

 

 

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