Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33079 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17580-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

TRIPOS MULTISERVIZI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7080/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Latina, di accoglimento del ricorso della contribuente s.r.l. “TRIPOS MULTISERVIZI” avverso un avviso di accertamento IVA 2006 per omessa documentazione di operazioni imponibili ed indebita detrazione IVA per costi non documentati ed un’operazione non imponibile.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1; della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente era stato ritenuto non sufficientemente motivato l’avviso di accertamento impugnato, per avere esso richiamato un pvc della gdf, notificato alla contribuente; al contrario, lo stesso legislatore (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43) aveva ammesso che gli avvisi di accertamento potevano essere motivati per relationem, richiamando altri provvedimenti, dei quali avevano fatto proprio il contenuto; e, nella specie, l’avviso di accertamento aveva richiamato un pvc già in precedenza notificato alla contribuente, fatto quest’ultimo mai contestato in giudizio; pertanto la contribuente era stata pienamente in grado di conoscere le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa impositiva dell’ufficio, con conseguente assolvimento da parte di quest’ultimo dell’obbligo motivazionale su di esso incombente;

che, col secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione meramente apparente, in quanto la CTR si era limitata a condividere il contenuto della sentenza di primo grado, senza tener conto delle argomentazioni esposte dall’ufficio nell’atto di appello, con il quale erano state formulate specifiche censure alla sentenza di primo grado;

che, con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 bis, così come modificato dalla L. n. 134 del 2012, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui aveva sostenuto che l’Agenzia delle entrate, invece di contraddire sui singoli punti della sentenza di primo grado, si era limitata a ribadire nel giudizio di appello le stesse posizioni già illustrate nel corso del giudizio di primo grado; ora l’art. 342 c.p.c., che disponeva tale obbligo di contraddire sui singoli punti della sentenza impugnata, era stato introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012; tuttavia l’articolo da ultimo cit., comma 3 bis, escludeva l’applicazione dell’art. 342 al processo tributario, nell’ambito del quale era pertanto sufficiente che venissero ribadite le medesime posizioni già illustrate nell’ambito del giudizio di primo grado; comunque l’ufficio, nel suo atto di appello, aveva adeguatamente specificato i singoli punti della sentenza della CTP, sui quali aveva chiesto un nuovo esame;

che la contribuente non si è costituita;

che, per evidenti motivi di priorità logico-giuridica, appare opportuno esaminare per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, per motivazione meramente apparente; che il motivo di ricorso in esame è fondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10919 del 2015; Cass. n. 920 del 2015), in tema di processo tributario, è nulla per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della CTR che sia completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado e che si sia limitata a motivare per relationem, mediante una mera adesione prestata alla sentenza impugnata; in tal modo non è dato infatti individuare nè il thema decidendi, nè le ragioni poste a fondamento del dispositivo, dovendosi al contrario ritenere che la condivisione della motivazione della sentenza di primo grado debba costituire il punto d’arrivo, al quale pervenire dopo avere esaminato i motivi di gravame e dopo averne rilevato la loro infondatezza;

che, al contrario, la sentenza impugnata (cfr. pag. 4) si è limitata ad affermare che la sentenza di prime cure era correttamente motivata, per avere essa preso atto della documentazione presentata nel corso del giudizio di primo grado e per essere gratuite le presunzioni operate dall’ufficio; ma trattasi all’evidenza di affermazioni assolutamente generiche, tali da comportare l’assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata;

che, accolto il secondo motivo di ricorso in esame, sono da ritenere assorbiti il primo ed il terzo motivo di ricorso;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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