Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33077 del 20/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15815-2018 proposto da:
O.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIOVANNI ANGELO MURA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il
13/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che O.K. ha proposto ricorso per cassazione, per un motivo, avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente ritenendo, per quel che in questa sede rileva, che, ai sensi del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come novellato dal D.L. n. 13 del 2007, conv. con modifiche nella L. n. 46 del 2017, il procedimento, regolato dagli artt. 737 c.p.c. e ss., non prevede che venga fissata obbligatoriamente l’udienza di comparizione delle parti; e che quindi, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di cui all’art. 35 bis, commi 10 e 11, la causa andava decisa in camera di consiglio senza disporre tale incombente, attesa la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del processo così come disposto dalla legge, da parte della Cancelleria;
considerato che con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ricorrendo una delle ipotesi derogatorie della regola generale della non indispensabilità dell’udienza: infatti il cit. comma 10, prevede che il giudice provveda, visionata la videoregistrazione, e il comma 11 individua tra le ipotesi nelle quali è necessaria la fissazione dell’udienza proprio quella relativa alla mancanza della videoregistrazione stessa, sì che, secondo il ricorrente, doveva essere disposta l’udienza di comparizione ex lege;
che il Ministero dell’Interno, regolarmente intimato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, non ha svolto difese;
ritenuto che, nel caso in esame, non sussistono i presupposti
per provvedere sul ricorso in sede camerale ex art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione prima civile.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018