Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33074 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8980-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SANTO LI VOLSI;

– ricorrente –

contro

COMUNE RADDUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FULVIO LICARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1342/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18 dicembre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06 novembre 2018 dal Presidente Relatore Dott.

ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel giudizio da lui promosso contro il Comune di Raddusa, C.G. ricorre contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catania che ha accolto l’impugnazione proposta dal Comune e rigettato la sua domanda avente ad oggetto la condanna dell’Ente al pagamento della indennità di posizione;

il Comune intimato resiste con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso il C. censura la sentenza per non aver il giudice del gravame rilevato la tardività dell’impugnazione, risultando agli atti che la sentenza del tribunale era stata notificata al Comune contumace, su istanza di esso ricorrente, il 20 giugno 2012 mediante plico raccomandato spedito il 19 giugno 2012 ed il ricorso in appello era stato depositato presso la Cancelleria della Corte d’appello di Catania il 21 luglio 2012, e dunque oltre il termine previsto dall’art. 325 c.p.c.;

con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, rilevando che, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, il Comune aveva istituito le posizioni organizzative e le aveva assegnate anche al ricorrente, sicchè la sua pretesa era fondata;

il rilievo di inammissibilità per tardività dell’appello, proposto dal ricorrente, è fondato;

l’inammissibilità dell’appello per deposito del relativo atto oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, e non è sanata dalla costituzione dell’appellato, in quanto la tardività dell’impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. 06 maggio 2013, n. 10440 ed ivi ulteriori richiami; v. pure Cass. 27/09/2000, n. 12794);

il ricorrente, in ossequio al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione e di autosufficienza, ha indicato gli elementi di fatto sui quali richiede la verifica di questa Corte, producendo unitamente al ricorso per cassazione la copia della sentenza del Tribunale di Catania, con la relata di notifica e l’avviso di ricevimento della raccomandata che reca la data del 20 giugno 2012; dalla sentenza impugnata risulta altresì che il ricorso in appello è stato depositato nella cancelleria della Corte il 21 luglio 2012, ovvero oltre il 30^ giorno fissato dall’art. 325 c.p.c., coincidente con il 20 luglio 2012; tale ultima circostanza risulta altresì dal ricorso in appello prodotto dal controricorrente nel suo fascicolo di parte;

non può essere condiviso l’assunto del controricorrente secondo cui occorre tener conto non già della data in cui il plico raccomandato è stato ritirato dall’addetto del Comune di Raddusa bensì della data in cui l’atto è stato protocollato (ossia il 21 giugno 2012), essendo principio consolidato quello secondo cui, al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’ avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato (Cass. 13/06/2018, n. 15374);

il ricorso deve pertanto essere accolto con il conseguente annullamento della sentenza impugnata; la cassazione della sentenza è senza rinvio ai sensi dell’382 c.p.c., comma 3, perchè il processo non poteva essere proseguito a causa del passaggio in giudicato della sentenza del tribunale;

in applicazione del principio della soccombenza le spese del giudizio di appello e del presente giudizio vanno poste a carico del Comune di Raddusa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il Comune di Raddusa al pagamento delle spese del giudizio di appello e del presente giudizio, liquidate per ciascun grado in Euro 1800 per compensi professionali e 200 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali e agli altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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