Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33073 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 20/12/2018), n.33073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18724-2017 proposto da:

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA, in persona del

Direttore pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA

– REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARCELLO ABBATI, LIGIA FERRARI, NICOLA

NARDOMARINO;

– controricorrente –

ricorso successivo:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA

SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente successivo –

contro

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARCELLO ABBATI, LIGIA FERRARI, NICOLA

NARDOMARINO;

– controricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 1000/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25 gennaio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26 settembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con distinti ricorsi successivamente riuniti, O.A. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Reggio Emilia avverso due ordinanze ingiunzioni della Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia nonchè avverso un avviso di addebito dell’INPS emessi a seguito dell’accertamento ispettivo eseguito dalla detta DTL, congiuntamente alla Guardia di Finanza – con cui gli venivano contestate violazioni relativamente al personale rivenuto privo di contratto di lavoro e non regolarizzato e le connesse omissioni contributive;

che l’adito giudice rigettava il ricorso proposto avverso le due ordinanze ingiunzioni ed accoglieva in parte l’opposizione all’avviso di addebito dichiarando non dovute le sanzioni civili irrogate;

che, a seguito di gravame interposto dall’ O., con sentenza del 25 gennaio 2017, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma dell’impugnata decisione: accoglieva l’opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 320 del 31 luglio 2013 in ordine alle sanzioni civili irrogate ed annullava l’ordinanza; dichiarava integralmente illegittimo l’avviso di addebito emesso dall’INPS; la confermava nel resto;

che, ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede: a seguito della sentenza n. 254 del 2014 della Corte Costituzionale di declaratoria di incostituzionalità del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248, le sanzioni civili irrogate con l’ordinanza 31 luglio 2013, n. 320, erano illegittime ragion per cui l’ordinanza andava annullata; la censura di ultrapetizione era fondata in quanto il Tribunale, pur rilevando l’intervenuta decadenza dell’INPS per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, si era pronunciato sul diritto azionato con l’avviso di addebito pur in mancanza di una espressa domanda in tal senso dell’istituto il quale si era limitato a chiedere il rigetto dell’opposizione proposta; che la questione relativa all’ammissibilità del documento prodotto dall’INPS di interruzione della prescrizione del credito contributivo rimaneva assorbita dalla intervenuta decadenza dalla iscrizione a ruolo;

che per la cassazione di tale decisione propongono separati ricorsi la DTL di Reggio Emilia e l’INPS affidati (rispettivamente ad un motivo ed a tre motivi cui resiste con separati controricorsi l’ O.;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso la DTL di Reggio Emilia deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, conv. in L. 23 aprile 2002, n. 73, introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis, comma 7, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248 (in relazione all’art, 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto, diversamente da quanto erroneamente affermato dalla Corte territoriale, l’art. 36 bis cit. era ancora in vigore per la parte relativa alla sanzione amministrativa di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pur dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 13 novembre 2014, n. 254;

che il motivo è fondato in quanto non ricorre la illegittimità della sanzione irrogata ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3,comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73 del 2002, art. 1, comma 1, come sostituito dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 7, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006, art. 1, comma 1, non concernendo la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 254 del 2014 della Corte Cost. la sanzione amministrativa applicata all’ O. e prevista dall’art. 36 bis, comma 7, lett. a), bensì solo le sanzioni civili;

che con il primo motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25e conseguente nullità della sentenza per vizio di extrapetizione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendo che la Corte di Appello erroneamente aveva ritenuto la ricorrenza del vizio di ultrapetizione ed annullato l’avviso opposto (per le ragioni sopra esposte) in quanto, dopo aver accertato la intervenuta decadenza dalla iscrizione a ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 25, avrebbe dovuto accertare ugualmente la sussistenza del diritto dell’INPS ai contributi richiesti ed alle relative sanzioni;

con il secondo motivo l’istituto denuncia nullità della sentenza per vizio di contraddizione interna (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) avendo il giudice del gravame, dopo aver rigettato i primi due motivi di appello dell’ O. relativi alla qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro contestati con il verbale di accertamento affermandone la natura subordinata, poi aveva annullato l’avviso di addebito che altro non era se non la quantificazione dei contributi omessi in virtù delle violazioni contestate nonostante nella motivazione fosse stato affermato il principio secondo cui la decadenza di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, era una decadenza processuale e non sostanziale; con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, in relazione all’art. 421 c.p.c. evidenziando, “per scrupolo difensivo” come la Corte territoriale non si fosse pronunciata in ordine al motivo di appello relativo alla prescrizione dei contributi richiesti con l’avviso di addebito ritenendolo assorbito e ribadendo che la prescrizione era stata interrotta con lettera del 4 luglio 2011, missiva quest’ultima prodotta innanzi al primo giudice e da questi correttamente ammessa ai sensi dell’art. 421 c.p.c.;

che il primo motivo è fondato alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale (ma anche all’avviso di addebito) che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149 del 06/08/2012; Cass. n. 16203 del 16/06/2008; più di recente: Cass. n.11246 del 9 maggio 2017); ed infatti, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633,644 c.p.c. e ss.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) con la conseguenza che il giudice dell’opposizione è investito del potere – dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte “ex adverso” ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012, n. 14149); l’Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell’opposizione ragione per cui non è tenuto, perciò, a proporre una domanda riconvenzionale di accertamento del credito e di condanna, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere il rigetto dell’opposizione (o la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto) non essendo necessaria la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell’intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982; più di recente Cass. 20 marzo 2018 n. 6959);

che il secondo ed il terzo motivo risultano assorbiti dall’accoglimento del primo;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto il ricorso della DTL di Reggio Emilia e va accolto il primo motivo del ricorso dell’INPS, assorbiti il secondo ed il terzo, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al ricorso della DTL di Reggio Emilia ed al primo motivo del ricorso dell’INPS con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, nei ricorsi riuniti, accoglie il ricorso proposto dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia, ed il primo motivo del ricorso dell’INPS, assorbito il secondo ed il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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