Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33072 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 20/12/2018), n.33072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13067-2017 proposto da:

C.A., in proprio ed in qualità di legale rappresentante

della ditta MEROSMERE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANCARLO LA SCALA,

GIUSEPPE LA SCALA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI

SASSARI, in persona del Direttore pro tempore, ISPETTORATO

TERRITORIALE DEL LAVORO DI SASSARI, in persona del Capo ispettorato,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 553/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 24 novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26 settembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 24 novembre 2016, la Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto dell’opposizione proposta da C.A., in proprio e quale legale rappresentante della Merosmere s.r.l., avverso l’ordinanza ingiunzione 20 giugno 2012, n. 205, con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari aveva ingiunto loro il pagamento della somma di Euro 48.990,66 per avere occupato la lavoratrice M.E., non risultante dalla documentazione obbligatoria, per aver omesso di comunicare all’ufficio competente la cessazione del rapporto di lavoro e non aver provveduto ad esibire il Libro Unico del Lavoro;

che, ad avviso della Corte territoriale, come correttamente ritenuto dal primo giudice, dalle dichiarazioni dei terzi raccolte dai verbalizzanti in sede ispettiva – che per la loro univocità e stante l’assenza di un interesse personale erano pienamente attendibili era emersa la prova dell’irregolare impiego della M. da parte della Merosmere s.r.l. e, quindi, dei fatti posti a fondamento delle contestate violazioni;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il C., in proprio e nella qualità, affidato a due motivi cui resistono il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sassari con unico controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che con i due motivi di ricorso si deduce violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 e degli artt. 2697 e 2700 c.c.(in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – primo motivo – nonchè violazione delle norme previste dal codice per la deduzione e l’espletamento delle prove testimoniali – secondo motivo – per avere la Corte territoriale erroneamente posto a fondamento della decisione le dichiarazioni raccolte dagli ispettori ritenendo superflua la loro escussione in sede di deposizione testimoniale finendo con il riconoscere al verbale ispettivo valore di prova privilegiata;

che il primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili articolando censure che si risolvono nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti onde ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede; ed infatti, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, ex plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Peraltro, sono anche infondati laddove censurano il valore probatorio attribuito dal giudice del gravame al verbale ispettivo, alla luce dei principi affermati da questa Corte secondo cui il verbale ispettivo pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi) restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 23800 del 07/11/2014; Cass. 9251 del 19/04/2010 ex multis; è stato anche affermato che, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall’ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l’esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. Cass. 14965 del 06/09/2012);

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal cit. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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