Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33070 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7969-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERAI E DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4822/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, con la quale era stato dichiarato inammissibile per mancata notifica l’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, di accoglimento del ricorso del contribuente C.G. avverso un avviso di liquidazione imposta di registro su decreto ingiuntivo.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, degli artt. 137 c.p.c. e s.s., artt. 291 e 350 c.p.c., e della L. n. 247 del 2012, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto l’appello avverso la sfavorevole sentenza della CTP era stato da essa notificato, mediante messo speciale autorizzato, all’indirizzo del difensore del contribuente in prime cure; ed il 29 marzo 2017 era stato da essa depositato l’avviso di ricevimento n. (OMISSIS), dal quale emergeva la c.d. compiuta giacenza, da ritenere equivalente all’avvenuta notificazione; pertanto l’appello era stato ritualmente notificato al difensore del ricorrente in primo grado, all’indirizzo risultante dal sito del CNF; che l’intimato non si è costituito;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, la CTR ha ritenuto non ritualmente notificato l’appello dell’Agenzia delle entrate per non avere quest’ultima fornito agli atti del giudizio la prova della ricezione, da parte del contribuente, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), spedita il 24 novembre 2016 con raccomandata n. (OMISSIS);

che, al contrario, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 26088 del 2015; Cass. n. 4043 del 2017; Cass. n. 6242 del 2017), la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale; in particolare, la L. n. 890 del 1992, art. 8, così come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, convertito nella L. n. 80 del 2005, dispone che la notificazione si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore; pertanto, ai sensi della normativa anzidetta, per la ritualità della notifica è richiesta la prova della spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e l’impossibilità di consegnarla al destinatario; il che nella specie è avvenuto, avendo l’Agenzia ricorrente prodotto in giudizio copia dell’avviso di ricevimento anzidetto non potuto consegnare al destinatario;

che pertanto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate è da ritenere ritualmente notificato;

che da quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso della ricorrente, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 16 dicembre 2019

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