Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3307 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3307 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 17555-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore e AGENZIA
DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti –

Contro
SODA MARIA LUISA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 243/02/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO dell’1.10.09,
depositata il 28/06/2010;
r3,2

Data pubblicazione: 13/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 17555 sez. MT – ud. 29-01-2014
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Ifreet
IPM:f
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 17555/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: Maria Luisa Soda

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania, sez. stacc. di Salerno, n.
243 del 1/10/09, depositata il 28 giugno 2010, con la quale essa
rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella
provinciale, sicché l’opposizione di Maria Luisa Soda, relativa
all’avviso di diniego di condono per le imposte, dovute per l’anno
2006, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che in generale col pagamento della prima rata relativa
al chiesto condono si determinava l’efficacia del medesimo, di modo che la contribuente doveva versare soltanto quelle residue, con
gli inerenti interessi e la sanzione del 30%, con la conseguenza
che l’omesso versamento di queste non inficiava la validità del
procedimento agevolativo. Soda non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso, la ricorrente deduce
violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che
si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale,
posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulle dichiarazioni del reddito presentate dalla contribuente, sicché il beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto
alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento si
perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano pagate, e non
soltanto alcune di esse, e per di più unicamente entro e non oltre
i vari termini previsti, mentre la contribuente aveva provveduto
al pagamento soltanto della prima, e quindi con le successive nem-

Oggetto: impugnazione avviso diniego condono,

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meno versate, sicché il beneficio non poteva essere riconosciuto,
riguardando esso unicamente l’esclusione della sanzione, però previa l’osservanza dei vari presupposti, che tuttavia era mancata
nella specie.
Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/02 disci-

chiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona
solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che
soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte
ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace, e si
verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 05/2012,
Sentenza n. 19546 del 23/09/2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risult otivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della contribuente avverso il provvedimento
di diniego di rimborso.

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plina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da di-

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4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia
e della questione giuridica trattata, mentre le altre di questo
giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in euro 1.500,00(millecinquecento/00)
per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.

P.Q.M.

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