Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3307 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16935-2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARMINE LATTARULO;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. già FATA

ASSICURAZIONI DANNI S.P.A., in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende;

– resistente con memoria –

avverso la sentenza n. 1308/2018 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a cinque motivi, D.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Taranto, resa pubblica in data 9 maggio 2018, che (in sede di giudizio di rinvio a seguito di cassazione disposta da questa Corte con sentenza n. 3266/2016) accoglieva parzialmente il gravame interposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione del Giudice di Pace della medesima Città, così condannando Fata Ass.ni Danni S.p.A. (di seguito Fata) al pagamento della somma di Euro 104,65, a titolo di spese legali stragiudiziali per la liquidazione di un sinistro stradale, compensando integralmente le spese di lite dell’intero giudizio;

che, per quanto rileva in questa sede, il Tribunale di Taranto riteneva che: 1) non era dimostrata la riconducibilità eziologica dell’intervento del legale alla peculiare complessità del caso o alle contestazioni sollevate dall’assicuratore circa i presupposti di risarcibilità dei danni del veicolo, non potendosi reputare “contestazione” la comunicazione Fata del 13 febbraio 2009 volta ad un’integrazione della documentazione inerente il sinistro stradale, che, anzichè arbitraria, era specificatamente prescritta dal D.P.R. n. 254 del 2006, art. 6, lett. d-e); 2) non era dimostrato che l’intervento del legale fosse stato reso necessario e giustificato da contestazioni relative al quantum, poichè l’ulteriore versamento di Euro 3.500,00 non sembrava essere stato determinato dall’intervento del legale, evincendosi soltanto che la Fata si era riservata per la definitiva liquidazione l’acquisizione e visione del verbale di intervento dei Carabinieri; 3) non era indispensabile l’operato del legale circa l’assunzione, con adeguata consapevolezza, di una decisione in relazione all’offerta proposta per il ristoro dei danni all’autovettura, non essendo tale valutazione “appartenente alla stretta competenza tecnico-giuridica dell’avvocato”; 4) non era stato necessario l’intervento del legale a fronte del corretto rispetto, da parte della compagnia assicuratrice, dei doveri di assistenza D.P.R. n. 254 del 2006 ex art. 9, per non aver quest’ultima negato assistenza tecnica nella compilazione della richiesta di risarcimento, per aver fornito supporto tecnico in relazione alla quantificazione dei danni del veicolo, incaricando un proprio fiduciario, nonchè per aver svolto attività di controllo ed integrazione della richiesta di risarcimento; 5) l’offerta era stata proposta nei termini previsti dalla legge, essendo intervenuta un periodo di sospensione a seguito della comunicazione di integrazione documentale del 13 febbraio 2009; 6) era, invece, rimasta inerte la Fata, con conseguente necessità e giustificazione dell’intervento del legale, solo in ordine all’acquisizione tempestiva del verbale dei Carabinieri, in conseguenza di cui era da riconoscersi un danno accessorio pari al compenso di Euro 104,65 (onorario di Euro 60,00 per ricerca documenti, Euro 16 per diritto di accesso e relative maggiorazioni per rimborso forfettario, per c.a.p. ed i.v.a.); 7) le spese dell’intero giudizio andavano integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca e della novità delle questioni affrontate, essendo “stata elaborata” l’interpretazione del D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9, nel corso del giudizio.

che non ha depositato controricorso l’intimata Fata Assicurazioni S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la Società cattolica di Assicurazioni coop a r.l., già Fata Assicurazioni Danni S.p.A., ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 e 1220 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148, del D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9, e dell’art. 348 c.p.c., per aver erroneamente il Tribunale, in spregio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, ritenuto indimostrata la riconducibilità eziologica dell’intervento del legale ad una peculiare complessità del caso, in quanto, per un verso, tale intervento è risultato decisivo al fine di ottenere un’offerta migliore e, per altro verso, l’assicurazione non ha adempiuto al proprio dovere di assistenza informativo, non sussistendo alcun consenso informato scritto, nè motivando dettagliamene in ordine alla congruità dell’offerta C.d.A. ex art. 149;

b) con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2967 c.c., del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148, del D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9, nonchè dell’art. 384 c.p.c., per aver erroneamente il giudice di rinvio ritenuto che la compagnia assicuratrice abbia prestato assistenza tecnica (della quale, tuttavia, nulla è stato allegato in giudizio) e, pertanto, negato la decisività e perentorietà all’intervento dell’avvocato del danneggiato.

a.1.-b.1.) I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

Il giudice di appello in sede di rinvio, in armonia con il dictum della sentenza rescindente di questa Corte n. 3266/2016 (che imponeva di “valutare se le spese stragiudiziali erano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni mosse dall’assicuratore richiesto del pagamento o da inerzia dello stesso nel prestare assistenza”), ha effettuato, sulla scorta della valutazione delle risultanze istruttorie, tutti gli accertamenti inerenti alla necessarietà e giustificatezza delle spese stragiudiziali, motivando in modo intelligibile ed adeguato il proprio convincimento (come innanzi sintetizzato nel “Ritenuto che”, cui si rinvia) in ordine a tale quaestio facti.

Le doglianze di parte ricorrente deducono presunti errores in iudicando (sostenendo, altresì la necessità di un consenso informato “scritto” non affatto richiesto dalla normativa specifica, nè ricavabile in base a discipline settoriali diverse e non pertinenti), ma, nella sostanza, criticano detto convincimento secondo il paradigma del vizio motivazionale di cui al previgente art. 360 c.p.c., n. 5, senza addurre un omesso esame di fatti decisivi in base alla vigente formulazione di detta norma processuale.

c) Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148, del D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9, nonchè degli artt. 329,346 e 384 c.p.c., per aver erroneamente il giudice di merito ritenuto l’offerta di risarcimento formulata nei termini, essendo la comunicazione avvenuta il 13 febbraio 2009 idonea ad interrompere i termini e, pertanto, negato la necessità dell’intervento legale, là dove, invece, oltre al fatto che la comunicazione d’integrazione appare configurarsi quale escamotage dilatatorio, il Tribunale, quale giudice di appello cassato, aveva affermato che la Fata non aveva rispettato i termini per la presentazione dell’offerta;

c.1.) il motivo è manifestamente infondato.

Alla luce del dictum della sentenza rescindente (innanzi riportato), non è dato ravvisare alcun giudicato interno derivante dalla sentenza cassata (essendo stato investito il giudice di rinvio del pieno accertamento dei fatti integranti il presupposto della necessarietà e giustificatezza delle spese stragiudiziali), di cui, peraltro, parte ricorrente non coglie l’effettiva portata, non essendo ivi accertata alcuna tardività dell’offerta, bensì affermato che “è assolutamente irrilevante se l’offerta e successiva accettazione siano intervenute o meno nei termini previsti dalla disciplina sul risarcimento diretto in quanto il citato art. 9 pone come unica condizione che l’assicuratore abbia formulato un’offerta in fase stragiudiziale e questa sia stata accettata dall’assicurato come interamente satisfattiva del danno diretto al veicolo”.

d) Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148, del D.M. n. 191 del 2008, art. 2, del D.M. n. 55 del 20014, art. 19, del D.M. n. 140 del 2012, del D.M.n. 127 del 2004, dell’art. 2233 c.c., comma 2, per aver il giudice di merito, senza che alcuna contestazione sia stata sollevata in merito alla parcella di Euro 1.701,07, liquidato le spese stragiudiziale del legale ad Euro 104,00 per l’attività svolta dall’avvocato di recupero del verbale dei Carabinieri;

d.1.) – il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che (come detto, in armonia con il dictum della sentenza rescindente) ha individuato quali fossero le spese stragiudiziali necessarie e giustificate dall’intervento del legale e ha liquidato soltanto le spese aventi tale natura.

e) Con il quinto mezzo è rilevata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale compensato interamente le spese dei quattro giudizi resi inter partes quando, invece, parte ricorrente si è trovata costretta ad agire in giudizio al fine di ottenere le spese stragiudiziali che la Fata avrebbe dovuto liquidare amichevolmente e che poi le sono state riconosciute in giudizio;

e.1.) – il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacchè in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., n. 24502/2017; Cass., n. 8421/2017).

La dove, inoltre, la reciproca soccombenza è ravvisabile, per orientamento consolidato (tra le altre, Cass. n. 21684/2013, Cass. n. 3438/2016), anche nell’accoglimento solo parziale (anche nel quantum) della domanda, che nella, specie, è risultato essere significativamente circoscritto.

Il ricorso va, dunque, rigettato, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di (rituale) attività difensiva della parte intimata, giacchè, in mancanza di deposito di controricorso, la memoria successivamente depositata è inammissibile.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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