Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3307 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. II, 05/02/2019, (ud. 15/11/2018, dep. 05/02/2019), n.3307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4473-2015 proposto da:

F.A.M., M.S. e F.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ALBA n.36, presso lo studio dell’avvocato

RENATO PIERO BIASCI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.G.E., LE DAUPHIN SNC DI D.G.E. & C e

M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n.1811/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. SGROI Carmelo, che ha

concluso per l’estinzione del giudizio per rinuncia

udito l’avvocato RENATO PIERO BIASCI per i ricorrenti, che ha

concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.E., F.A.M. e M.S. hanno impugnato, con ricorso affidato a quattro motivi, la sentenza n. 1811/2013 della Corte di Appello di Catanzaro confermativa della decisione n. 48/2006 del Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con la quale erano state respinte le domande, svolte in via principale nei confronti di D.G.E. e Le Dauphine Snc, di accertamento dell’illegittima occupazione di un immobile sito in (OMISSIS) destinato ad albergo, di declaratoria della risoluzione per inadempimento dei contratti intervenuti tra le parti in data 28.12.1995 e di condanna dei convenuti al rilascio del bene e, al risarcimento del danno, ed era stata invece accolta la domanda riconvenzionale di condanna degli attori a provvedere alla cancellazione di alcuni gravami insistenti sul’immobile e al trasferimento della relativa proprietà, proposte dai convenuti. In data 12.11.2018 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a tutti gli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A seguito della rinuncia notificata dai ricorrenti va dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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