Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33068 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 20/12/2018), n.33068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30092/2014 proposto da:

A.C., D.G.G., rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE CICALA;

– ricorrenti –

contro

TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLLAIOLO

5, presso lo studio dell’avvocato YURI PICCIOTTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO BOCCHINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6422/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.G.G. e A.C. hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 6422/2014 del Tribunale di Napoli, depositata il 29 aprile 2014. Resiste con controricorso la Telecom Italia s.p.a., che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Con citazione del 21 settembre 2009 D.G.G. e A.C. avevano convenuto la Telecom Italia s.p.a. davanti al Giudice di pace di Barra per contestare l’esistenza di un’abusiva servitù sul proprio fondo in (OMISSIS), consistente nella collocazione di un manufatto in cemento armato con sovrastante chiusino, utilizzato come sotto servizio per il passaggio di cavi Telecom. Telecom Italia s.p.a., nel costituirsi, dedusse, fra l’altro, che il manufatto in contesa fosse di proprietà del Comune di Napoli, e che all’interno di esso si trovavano solo due cavi telefonici. Con sentenza del 31 marzo 2010 l’adito Giudice di pace accolse la domanda. Il Tribunale di Napoli ha di seguito, invece, accolto il gravame avanzato dalla Telecom Italia s.p.a., evidenziando come dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla Ctu svolta, non risultasse dimostrata la proprietà in capo a Telecom Italia del manufatto in cemento, oggetto di domanda, senza che potesse rilevare decisivamente, visto il tipo di pretesa azionata, cha all’interno del medesimo manufatto si trovassero, oltre a condotte idriche, anche cavi telefonici.

Il primo motivo di ricorso di D.G.G. e A.C. deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in combinato con gli artt. 112,115 e 116 c.p.c.. I ricorrenti rappresentano come il Ctu nominato dal Giudice di pace avesse confermato la costituzione di una abusiva servitù in favore di Telecom Italia, essendo il manufatto insistente sul fondo di (OMISSIS) utilizzato, in uno al Comune di Napoli, per il passaggio di cavi telefonici e condutture dell’acqua.

Il secondo motivo di ricorso di D.G.G. e A.C. denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, in combinato con l’art. 111 Cost. e con l’art. 118 disp. att. c.p.c..

I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e si rivelano connotati da profili di inammissibilità, oltre che comunque infondati.

La nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., va agevolmente esclusa, in quanto la motivazione prescelta dal Tribunale di Napoli contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

Sono inammissibili le censure di insufficiente e contraddittoria motivazione, giacchè, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, un tale vizio non è più configurabile come autonoma causa di ricorso per cassazione, attribuendo rilievo la norma suddetta solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti, viceversa, espongono l’erroneo esame di elementi istruttori, il quale non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, visto che i rispettivi fatti storici, rilevanti in causa, sono stati tutti comunque presi in considerazione dal Tribunale di Napoli. A norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è consentita nel giudizio di legittimità.

Il primo motivo del ricorso, in particolare, appare privo dei necessari caratteri della tassatività, della specificità e della riferibilità alla sentenza impugnata, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

La sentenza impugnata ha chiarito come la pretesa di D.G.G. e A.C. contestasse la presenza sul proprio fondo del manufatto in cemento, e non dei cavi e delle condutture poste all’interno dello stesso. Non era, in particolare, materia di lite la negazione di una servitù per il passaggio di cavi telefonici, alla stregua della speciale disciplina contenuta nel Codice postale di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

La decisione resa è immune da censure in quanto, allorchè l’azione del proprietario di un fondo sia diretta a far dichiarare l’inesistenza del diritto nei confronti di chi lo afferma, ma anche al mutamento di uno stato di fatto, mediante la demolizione di manufatti e di costruzioni, come nella specie, la stessa non può che essere rivolta, e conseguentemente accolta, contro chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell’azione, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso.

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione con condanna in solido dei ricorrenti in favore della controricorrente, nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione respinta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo rispettivamente a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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