Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33067 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16227/2017 R.G. proposto da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.F., Sp.Fi. e S.A.;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 41/2017,

depositato in data 4.1.2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23.10.2018

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 9.6.2010, S.F., Fi. ed A. hanno adito la Corte d’appello di Napoli, chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento l’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, in relazione alla durata del processo civile, avente ad oggetto l’apertura della successione di B.T., incardinato dinanzi al Tribunale di Nola con citazione del 5.11.1979 e concluso con sentenza del 17.12.2009.

Rimessa la causa per competenza territoriale alla Corte distrettuale di Roma, quest’ultima ha accolto la domanda proposta dai ricorrenti quali successori di C.F., deceduta in data (OMISSIS), ed ha respinto quella proposta in proprio, rilevando che dalla data della notifica della citazione alla morte della comune dante causa, il processo si era svolto per circa 28 anni, mentre, dal momento in cui essi si erano costituti in giudizio alla data della sentenza, il processo non aveva avuto una durata superiore a quella ragionevole.

Ha liquidato Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo ed in Euro 1000,00 per gli ulteriori due anni, per un importo complessivo di Euro 24.250,00, oltre interessi legali, dal 9.6.2010 al saldo, e spese di lite.

Per la cassazione di questo provvedimento il Ministero della giustizia ha proposto ricorso in tre motivi.

S.F., Fi. e A. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Corte territoriale abbia del tutto omesso di motivare in merito all’entità del ritardo ascrivibile all’amministrazione, avendo detratto dalla durata complessiva della lite il periodo di durata ragionevole pari a tre anni, senza dar conto delle ragioni della decisione, nonostante che la causa avesse subito circa 50 rinvii e non fosse stata svolta alcuna attività nel periodo in cui il processo, proposto dinanzi al Tribunale di Napoli, era transitato al neo istituito Tribunale di Nola.

Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il giudice di merito, nel computare la durata del processo eccedente quella ragionevole, abbia omesso di considerare i lunghi periodi durante i quali non erano state svolte attività processuali e i numerosi rinvii su istanza di parte. Nel quantificare l’importo annuo dell’indennizzo, occorreva tener conto che non erano state proposte istanze acceleratorie e, anche alla luce delle numerose richieste di rinvio, i ricorrenti avevano subito un pregiudizio oggettivamente contenuto.

2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertono su questioni parzialmente identiche, sono fondati nei termini che seguono.

Premesso che il ricorso per equa riparazione è stato proposto in data 6.2.2012 (non trovando – quindi – applicazione le modifiche alla L. n. 89 del 2001, art. 2, adottate con il D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, convertito con L. n. 134 del 2012), deve considerarsi che la Corte distrettuale ha calcolato la durata complessiva del processo presupposto dalla data della notifica della citazione introduttiva (5.11.1979), a quella in cui i ricorrenti si sono costituti in giudizio (23.9.2009), pari a circa trent’anni, detraendo da essa il periodo di durata ragionevole, fissata in tre anni, e quantificando l’indennizzo sull’intero lasso di tempo residuo.

L’entità del periodo indennizzabile è stata – dunque – determinata mediante un’operazione di mera sottrazione della durata ritenuta ragionevole, senza minimamente giustificare perchè l’intero ritardo dovesse essere imputato all’amministrazione e senza alcuna valutazione del comportamento delle parti e del giudice e, più in generale, delle vicende del processo, caratterizzato, per contro, da una notevole mole di rinvii (50), sia su istanza che disposti d’ufficio, e da una molteplicità di eventi (trasferimento al tribunale di Nola, riassegnazione del processo, fasi di stasi processuale), da cui non era consentito prescindere.

Sussiste quindi la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, perchè la pronuncia ha stabilito l’entità del ritardo e la sua imputabilità all’amministrazione della giustizia senza rendere alcuna giustificazione delle scelte adottate e senza tener conto di circostanze che non era lecito trascurare.

Alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (risultante dalle modifiche disposte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con L. n. 134 del 2012, applicabili ratione temporis al caso in esame), l’ambito di rilevanza del vizio di motivazione, seppur circoscritto nei limiti di garanzia del minimo costituzionale, consente comunque di censurare in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante e che sia consistita, come nello specifico, in un’apparenza di motivazione, esauritasi, di fatto, nell’astratto richiamo al parametro della durata ragionevole del giudizio, senza alcun riferimento al caso esaminato e senza alcun ulteriore apprezzamento o giustificazione delle decisioni assunte (Cass., S.U., n. 8053 del 2014);

2.1. La Corte distrettuale, nel quantificare l’indennizzo, ha applicato gli importi considerati congrui dalla giurisprudenza interna e da quella convenzionale, valorizzando l’entità della posta in gioco, l’esito della lite e le presumibili ricadute pregiudizievoli, in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, facendo uso della discrezionalità valutativa conferitale dalla disciplina dell’equa riparazione.

Ciò posto, le censure formulate sul punto dal Ministero ricorrente devono dichiararsi assorbite, poichè dovendo il giudice di merito rivalutare l’entità del ritardo ed il comportamento delle parti, è libero di riconsiderare – all’esito – anche gli importi liquidati per anno di ritardo, alla luce di una più puntuale ricostruzione delle vicende processuali.

Difatti, tenuto conto della data di deposito dei ricorsi e della disciplina qui applicabile, deve considerarsi che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 bis, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, che ha fissato la misura minima e massima dell’indennizzo, la quantificazione del danno non patrimoniale doveva essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo, e salire per il periodo successivo ad Euro 1.000,00, ma era fatta salva la possibilità di eventuali scostamenti, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, non legittimandosi unicamente il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti criteri, dal momento che solo la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico, o comunque manifestamente inadeguato, contrasterebbe con l’esigenza di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione (Cass. 12937/2012; Cass. 17404/2009).

Segue quindi accoglimento del ricorso.

Il decreto impugnato è cassato nei sensi di cui in motivazione, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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