Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33063 del 20/12/2018
Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33063
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23488/2017 proposto da:
D.V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE
DELLA VITTORIA 11, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA OLIVA,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI PORTOGHESE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
25/01/2017, R.G.n. 2061/2016 V.G., Cron. n. 165/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/10/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
D.V.L. ricorre per la cassazione del decreto 25.1.2017 della Corte d’Appello di Napoli con cui, in sede di opposizione, le è stato liquidato un indennizzo di Euro 2.400,00 per la irragionevole durata di un giudizio civile.
Il Ministero della Giustizia resiste deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.
L’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato è fondata perchè il decreto impugnato risulta depositato il 25.1.2017, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato via pec in data 24.9.2017 e quindi oltre il termine lungo di sei mesi (art. 327 c.p.c.) che – si badi bene – decorre dalla pubblicazione del provvedimento e non dalla sua comunicazione (v. tra le varie, Cass. n. 5946/2017; Cass. 26402/2014; Cass. 15778/2007).
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
L’esito infausto del presente giudizio comporta addebito di spese alla parte soccombente, ma non l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato (v. D.p.r. n. 115 del 2002, art. 10 e S.U. 28.5.2014, n. 11915).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018