Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33062 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11127-2014 proposto da:

G.M. e G.A., quali eredi di G.I. e

G.M.R.; G.E. e G.T. quali eredi di

G.M.R.; G.M. quale erede di G.E.;

M.A.R. quale erede di G.P.; tutti rappresentati e

difesi dall’avvocato FRANCESCO MASI, giusta procura speciale Rep.n.

25475 del 19.4.2017, Rep.n. 13549 del 26.4.2017, Rep.n. 18282 del

5.4.2017, Rep.n. 22050 del 20.4.2017;

A.R., R.M., G.R., già rappresentati e

difesi dall’avvocato G.I.;

– ricorrenti –

contro

T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI

4, presso lo studio dell’avvocato RENATO AMATO, rappresentate e

difese dagli avvocati FELICE LEONE e SABINO ANTONINO SARNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4257/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA;

lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale LUCIO CAPASSO che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 5.12.2013, accogliendo il gravame proposto da T.R. ha respinto le domande di petizione dell’eredità avanzate nel febbraio 2005 da G.I., E. e M.R. (con l’atto del 25.2.2005) e da G.R., tutti cugini della de cuius P.L., deceduta il (OMISSIS).

Secondo la Corte d’Appello, gli attori appellati anzichè limitarsi al disconoscimento, avrebbero dovuto proporre querela di falso contro il testamento olografo del (OMISSIS) che la convenuta-appellante aveva invocato per paralizzare la avversa pretesa.

Contro tale decisione G.I. e gli altri soggetti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro censure.

Resiste con controricorso la T..

Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità del procedimento per mancata acquisizione del fascicolo di primo grado.

1.2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano ex art. 360 c.p.c., n. 4 violazione dell’art. 345 per avere la Corte d’Appello omesso di dichiarare inammissibile in appello “l’eccezione” dell’appellante sulla necessità di proposizione della querela di falso contro il testamento.

1.3 Col terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’eccezione sulla necessità della querela di falso perchè la convenuta non aveva mai chiesto che venisse ordinato al notaio di esibire in giudizio l’originale del testamento per consentirne l’esame, posto che trattandosi di scrittura privata, la verificazione e l’accertamento della falsità sono consentiti solo se viene prodotto l’originale.

1.4 Col quarto ed ultimo motivo si lamenta violazione dell’art. 214 c.p.c. criticandosi la Corte d’Appello per avere ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso.

2 Evidenti ragioni di priorità logica consigliano di partire dall’esame del secondo motivo, che è infondato: in appello, infatti, sono precluse solo le eccezioni in senso stretto, cioè quelle che hanno ad oggetto un fatto impeditivo di quello costitutivo dedotto dall’attore, ma non le mere difese, cioè le argomentazioni con cui si contrasta l’avversa pretesa, senza introdurre indagini su fatti impeditivi o modificativi del diritto esercitato (tra le varie, cfr. Sez. 1, Sentenza n. 816 del 15/01/2009 Rv. 606073; più di recente, v. S.U. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 Rv. 638372).

Nel caso in esame, si verte senz’altro nella seconda ipotesi e quindi l’appellante non era incorsa in preclusioni.

3 Sempre secondo un ordine di priorità logica, vanno esaminati congiuntamente il terzo e quarto motivo, che pongono entrambi il tema della modalità di contestazione del testamento olografo: anche tali censure sono infondate.

Le sezioni unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo cui la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (v. Sez. U, Sentenza n. 12307 del 15/06/2015 Rv. 635554, ripresa poi da Sez. 2 -, Sentenza n. 109 del 04/01/2017).

Con tale intervento chiarificatore – e con ciò si risponde allo specifico rilievo contenuto nella parte finale della memoria dei ricorrenti – non si è determinato nessun overruling, perchè non si è trattato di un mutamento radicale di orientamento giurisprudenziale sulla interpretazione di una norma processuale implicante decadenze e preclusioni prima escluse, ma semplicemente di composizione di un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sulla modalità di contestazione del testamento olografo, dandosi prevalenza, tra le varie, posizioni, ad un principio affermato già con la sentenza n. 1545 del 15/06/1951, come tale inidoneo a determinare l’imprevedibilità della soluzione della questione (sulla configurabilità dell’overrluling, v. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13522 del 30/05/2017 Rv. 644634; Sez. 5, Sentenza n. 23585 del 2015 non massimata; Sez. U, Sentenza n. 10453 del 21/05/2015 Rv. 635453; Sez. L, Sentenza n. 5962 del 11/03/2013 Rv. 625840; Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011 Rv. 617905).

Sulla scorta del citato principio, i G., anzichè limitarsi a disconoscere la scheda testamentaria della de cuius P.L. e pretendere dalla convenuta il deposito in giudizio dell’originale custodito presso il notaio, dovevano azionare l’accertamento negativo con le relative conseguenze sul riparto dell’onere probatorio, ma non l’hanno fatto.

4 Le esposte considerazioni assorbono logicamente l’esame del primo motivo.

In conclusione, il ricorso va respinto, ma la complessità della questione di diritto inerente alle modalità di contestazione del testamento olografo (sulla quale si è registrato il contrasto giurisprudenziale composto dalle sezioni unite solo nel 2015) costituisce un giusto motivo di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella versione applicabile ratione temporis al presente giudizio, sorto nel febbraio 2005).

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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