Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33061 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, (ud. 12/10/2018, dep. 20/12/2018), n.33061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16839/2016 proposto da:

S.M. e JOT S.N.C. NATIONAL AND INTERNATIONAL TRANSPORTS DI

S.H. & M., rappresentati e difesi dall’Avvocato

CRISTINA BIANCHI, presso il cui studio a Crema, via IV Novembre 10,

elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BRESCIA – U.T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 191/2016 del TRIBUNALE DI BRESCIA, depositata

il 19/1/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M., in qualità di conducente, e la Jot s.n.c. National And International Transports Di S.H. & M., in qualità di responsabile in solido, hanno proposto opposizione innanzi al giudice di pace avverso il verbale n. Uff./1000837 redatto dalla polizia stradale di Cremona in data 6/5/2011, con il quale sono state contestate le violazioni di cui all’art. 186 bis C.d.S., comma 2 e art. 149 C.d.S., comma 4, commesse il (OMISSIS). In particolare, è stato contestato a S.M. di essersi messo alla guida dell’autoarticolato in stato di ebbrezza alcolica e di non aver rispettato le distanze di sicurezza idonee a garantire l’arresto del veicolo evitando collisioni.

Il giudice di pace, con sentenza del 27/10/2011, ha respinto l’opposizione.

In data 29/12/2011, gli opponenti hanno proposto appello censurando, tra l’altro, la sentenza impugnata per aver ritenuto la sussistenza, all’epoca dei fatti, dello stato di ubriachezza del M. per aver preso a tal fine in considerazione esclusivamente i risultati degli esami del sangue eseguiti, su ordine della polizia, dal servizio di Medicina legale – Spedali Civili di (OMISSIS).

Il tribunale di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva – dopo aver evidenziato che in atti sono stati prodotti due referti medici inerenti al tasso presente nel sangue del M. al momento dell’incidente: uno, eseguito dal Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche della Poliambulanza di (OMISSIS), riporta un valore di 0,00 g/l; l’altro, eseguito dal Servizio di Medicina Legale-Spedali Civili di (OMISSIS), riporta un valore pari a 0,12 g/l – ha ritenuto, per un verso, che l’unico soggetto legittimato ad effettuare esami ed accertamenti del tasso alcolemico, utili ai fini medico-legali e non indirizzati a scopi puramente clinici, è l’Istituto di Medicina Legale degli Spedali Civili di (OMISSIS), e, per altro verso, che il metodo utilizzato è quello analitico cd. HS-GC, accreditato come il sistema più sicuro, specifico e preciso poichè effettuato su sangue intero, a differenza del metodo enzimatico, che, essendo utilizzato a fini esclusivamente clinici, si svolge solo su siero. Ne consegue, ha concluso il tribunale, che, rilevando unicamente i risultati degli esami che riportano un valore di alcool nel sangue di M.S. pari a 0,12 g/l, il secondo motivo d’appello doveva essere rigettato.

S.M. e la Jot s.n.c. National And International Transports Di S.H. & M., con ricorso notificato l’1/7/2016, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

La prefettura di Brescia è rimasta intimata.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la

violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, avendo ritenuto che l’unico soggetto legittimato ad effettuare esami ed accertamenti del tasso alcolemico utili ai fini medico-legali è l’Istituto di Medicina Legale degli Spedali Civili di (OMISSIS) e che il metodo utilizzato, e cioè analitico cd. HS-GC, è accreditato come il sistema più sicuro, specifico e preciso poichè effettuato su sangue intero, a differenza del metodo enzimatico, che, essendo utilizzato a fini esclusivamente clinici, si svolge solo su siero, ha, in tal modo, formulato una conclusione priva di motivazioni esaustive, congrue e logiche che solo una consulenza medico-legale avrebbe potuto avvalorare. Gli appellanti, del resto, avevano sollecitato, a norma dell’art. 345 c.p.c., comma 3, una consulenza medico-legale, in quanto indispensabile per comprendere le ragioni sottostanti alla differenza tra il quantitativo di alcool rinvenuto nel sangue di M.S. dal Laboratorio di analisi dell’Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di (OMISSIS), pari a 0,00 g/l e quello rinvenuto dall’Istituto di Medicina Legale degli Spedali Civili di (OMISSIS), pari a 0,12 g/l.

2. Il motivo è infondato. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008). La sentenza impugnata, del resto, è stata depositata dopo l’11/9/2012, trovando, dunque, applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore successivamente alle modifiche apportate del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale (nella specie neppure dedotta) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, un esito diverso della controversia (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017): fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie, il quantitativo di alcool rinvenuto nel sangue di M.S.), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Del resto, pur essendo vero che il giudice è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, con la conseguenza che, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico-legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (Cass. n. 17399 del 2015), è anche vero, però, che, nel caso in esame, il giudice di merito, pur non facendo ricorso ad una consulenza tecnica d’ufficio, ha risolto il problema tecnico rilevante ai fini della decisione non già in modo arbitrario ed immotivato, ma piuttosto indicando le ragioni tecniche (la cui correttezza i ricorrenti non hanno in alcun modo contestato) che lo hanno indotto a preferire la soluzione poi prescelta. Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va, in effetti, contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, con la conseguenza che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l’anzidetto profilo (Cass. n. 20814 del 2004; conf., Cass. n. 72 del 2011).

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha pronunciato sulla domanda di annullamento del verbale di contestazione per violazione dell’art. 149 C.d.S., comma 4, proposta in primo grado e ribadita in appello, non assorbita nella decisione di rigetto.

4. Il motivo è fondato. Gli atti del giudizio di merito, ai quali la Corte, in ragione della natura processuale del vizio invocato, accede d’ufficio, dimostrano, in effetti, che gli opponenti – tanto nel ricorso al giudice di pace (p. 4 ss.), quanto, a fronte del rigetto sul punto della domanda, con l’atto d’appello (p. 11 ss.) – avevano censurato il verbale di contestazione deducendo (anche) la violazione dell’art. 149 C.d.S., comma 4. Il tribunale, tuttavia, non si è pronunciato su tale domanda, o meglio, sull’appello proposto nei confronti del relativo rigetto, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c.: t’omessa pronuncia avverso una specifica ragione di nullità del verbale di contestazione di un illecito amministrativo, dedotta dall’opponente, infatti, integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. n. 26598 del 2009). La sentenza impugnata, quindi, essendo incorsa nella denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., dev’essere in parte qua cassata con rinvio al tribunale di Brescia che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il primo motivo; accoglie il secondo ed, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Brescia che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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