Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33060 del 16/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33060
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26868-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MATTONATO
3, presso lo studio dell’avvocato DONATO PICCININNI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4060/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Considerato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo ad imposte del 2006 per maggiori redditi presuntivamente realizzati in Svizzera;
che contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava infondato l’appello in quanto il D.L. n. 78 del 2009, art. 12 non avrebbe efficacia processuale ma efficacia sostanziale e quindi non retroattiva;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2, 2 bis e 2 ter, in quanto l’art. 12 avrebbe natura sostanziale e quindi retroattiva;
considerato che secondo questa Corte la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perchè una differente interpretazione potrebbe – in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione (Cass. 2 febbraio 2018, n. 2662; analogamente Cass. 31 ottobre 2018, n. 27845, la quale afferma, citando la predetta sentenza n. 2662 del 2018 – che in tema di indagini bancarie, la presunzione legale relativa in favore dell’Amministrazione prevista, previa modifica del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riguardo ai versamenti effettuati su un conto corrente anche dai professionisti e dai lavoratori autonomi, non ha efficacia retroattiva, poichè, per un verso, si tratta di una norma che non riveste natura processuale, essendo quelle in tema di presunzioni abitualmente collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, e, per un altro, una differente interpretazione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. potendo pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione);
ritenuto pertanto che la CTR ha fatto corretta applicazione del suddetto principi in quanto non ha ritenuto applicabile la sopravvenuta disciplina del 2009 ad una controversia relativa all’anno di imposta 2006;
ritenuto pertanto che il ricorso va respinto e che la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 16 dicembre 2019