Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3306 del 13/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3306 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 17546-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

IMARCONTE SRL in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NICOTERA 29 – Scala VIII, presso lo studio dell’avvocato CATELLI
MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato COSTANTINI LUCA,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 13/02/2014

IMAR & CO. SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 127/40/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA dell’8.3.2010,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 17546 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

depositata il 12/05/2010;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 17546/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Imarconte srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Lazio n. 127/40/10, depositata il 12 maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
della società Imarconte srl., relativa all’avviso di diniego di
condono per Iva ed Irpef, le seconde concernenti le ritenute alla
fonte, dovute per gli anni d’imposta 1998, 2000-01, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che in
generale col pagamento della prima rata relativa al chiesto condono si determinava l’efficacia del medesimo, di modo che la contribuente doveva versare soltanto quelle residue, con gli inerenti
interessi e la sanzione del 30%, con la conseguenza che l’omesso
versamento di queste non inficiava la validità del procedimento
agevolativo. La Imarconte resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso, la icorrente
deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non
premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulle dichiarazioni del reddito presentate dalla contribuente, sicchè
il beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento si perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano pagate, e non soltanto alcune di esse, e per di più unicamente entro e
non oltre i vari termini previsti, mentre la Imarconte aveva prov-

Oggetto: impugnazione avviso diniego condono,

2

veduto al pagamento soltanto della prima, e per di più parziale, e
quindi con le successive nemmeno versate, sicché il beneficio non
poteva essere riconosciuto, riguardando esso unicamente
l’esclusione della sanzione, però previa l’osservanza dei vari
presupposti, che tuttavia era mancata nella specie.

na l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da dichiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona
solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che
soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte
ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace, e si
verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 21/0 012,
Sentenza n. 19546 del 23/09/2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non ri ulta mo vata in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, coma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della contribuente avverso il provvedimento
di diniego di rimborso.
2

Il motivo è fondato. Invero l’art. 9 bis L. n. 289/02 discipli-

3

4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia
e della questione giuridica trattata, mentre le altre di questo
giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso di quelle
di questo giudizio, che liquida in euro 8.000,00(ottomila/00) per
onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA