Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3306 del 12/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3306 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA
sul ricorso 3994-2007 proposto da:
.MONDELLI

FRANCESCO

MNDENC50E15G447G,

considerato

domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FARZATI BARTOLOMEO giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2012
contro

2159

COMUNE DI LAUREANA CILENTO , CARIGE ASSICURAZIONI
S.P.A. ;
– intimati –

Data pubblicazione: 12/02/2013

avverso la sentenza n. 7/2006 del GIUDICE DI PACE di
ACROPOLI, depositata il 03/01/2006, R.G.N. 331/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

RITENUTO IN FATTO
1.

Il giudice di pace di Agropoli, decidendo con sentenza

n. 7 del 3.1.2006 sulla domanda proposta nel 2005 da Francesco
Mondelli per il risarcimento dei danni (indicati in C 392,30)
subiti dalla propria autovettura per fatto colposo di un

verificato per il paritetico apporto colposo del dipendente
del Comune e del conducente dell’autovettura e, stimatolo in
150,00, ha condannato il Comune di Laureana Cilento – e “per
esso la Carige Assicurazioni s.p.a.”, chiamata in causa dal
convenutoa pagare all’attore la somma di C 75,00, compensando
le spese.
3.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione Francesco

Mondelli affidandosi a due motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
La discussione del ricorso, originariamente fissata per
l’udienza del 5.7.2012, è avvenuta a quella odierna a seguito
dell’adesione del difensore del ricorrente alla proclamata
astensione degli avvocati dalle udienze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Si verte in ipotesi di sentenza necessariamente

pronunciata secondo equità in relazione al suo valore (art.
115, secondo comma, c.p.c.), nella quale il giudice di pace è
tenuto all’osservanza dei principi informatori della materia
(Corte Cost. n. 206/2004).

3

dipendente comunale, ha riLenuto che il danno si fosse

Con consolidata giurisprudenza s’è anche chiarito che il
vizio di motivazione in tanto assume in tal caso rilievo in
quanto si traduca in una sostanziale carenza di motivazione,
che sia meramente apparente per la sud assoluta
contraddittorietà o illogicità.

motivazione è censurata per avere il giudice di pace dapprima
affermato che il fatto s’era verificato per colpa del
dipendente comunale (che aveva sospinto il secchio appena
vuotato nell’autocarro della nettezza urbana al di là della
sagoma del veicolo, spingendolo in avanti) e, poi, che s’era
verificato per colpa del conducente dell’autovettura che
teneva una velocità eccessiva.
Il realtà, il “prima” ed il “poi” attengono alle scansioni
cronologiche delle modalità del fatto, che il giudice di pace
ha ascritto a colpa di entrambi, in misura paritetica, con
apprezzamento di merito certamente non reiterabile in questa
sede.
Del pari infondata è la censura di vizio della motivazione
in ordine alla stima del

quantum,

giacché non integrano

affatto un’assoluta intrinseca contraddittorietà (che
costituisce il limite della rilevanza del vizio nelle sentenze
del giudice di pace pronunciate secondo equità) le
affermazioni che

“a Causa dell’urto, l’autovettura riportò

danni nella parte anteriore sinistra” e quella successiva del
seguente testuale tenore:

“Tenuto conto di quanto riferito dai

4

Non è il caso del primo motivo di ricorso, col quale la

testi, ritiene questo giudico equo quantificare il

danno

riportato dalla’autovettura in compiessjvl 150,00′.

2.-

Infondato è anche il secondo motivo, col quale sono

denunciati violazione e falsa applicazione degli artt. 246
c.p.c., 3, 4, 111 Cost. e 6 della CEDU.
integra

infatti

incapacità

di

testimoniare

la

sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la parte
ed il testimone, dovendosi in tal caso configurare come di
mero fatto il suo interesse alla causa

(ex multis,

Cass.,

nn.15197/04 e 2842/01), sicché non ricorreva il divieto di
escutere i dipendenti comunali come testi, uno dei quali
addirittura estraneo al fatto.
Mentre

la

violazione

dei

principi

costituzionali

e

sovrana zionali è manifestamente infondata, non essendo la
stessa prospettabile in relazione al tatto che la sentenza sia
detta ingiusta per non aver condiviso gli assunti di una
parte, o per aver disatteso alcune risultanze probatorie, o
per aver privilegiato tesi di segno opposto, per quanto meno
credibili. Tanto può essere invocato a sostegno dei diversi
vizi denunciabili (e nella specie puntualmente, anche se
infondatamente, denunciati), ma non integra violazione né del
diritto di difesa né di altri principi costituzionali, o delle
libertà fondamentali o addirittura dei diritti dell’uomo.
3.- Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE

5

Non

rigetta il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2012

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