Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3306 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16391-2018 proposto da:

EDILTECNA SRL in persona del Presidente pro tempore, GENERAL MEMBRANE

SPA in persona del Presidente pro tempore C.M. sia in

proprio e sia nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MENSITIERI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIO ROSSI;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD’S DI LONDRA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE

TAVAZZI;

– controricorrente –

contro

D.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBASTIANO

VENIERO 8, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO SINISCALCHI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, ASSICURATRICE DI EDILTECNA SRL, in

persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati TIZIANA TABELLINI, CARLOTTA BACCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1927/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a quattro motivi, la General Membrane S.p.A. e l’Ediltecna s.r.l., a seguito dell’ordinanza n. 1770/2018 della Corte d’appello di Bologna dichiarativa dell’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Bologna, resa pubblica in data 6 settembre 2018, che ne respingeva le pretese risarcitone avanzate nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici (UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Allianz S.p.A.), per aver quest’ultime omesso di corrispondere l’importo assicurato in violazione degli obblighi di buona fede e diligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti, condannandole, altresì, alla refusione delle spese di lite anche in favore dei chiamati in causa D.M.L. e Lloyd’s Assicurazioni;

che, per quanto in questa sede rileva, il Tribunale di Bologna riteneva che: 1) le società assicurate, al fine di far valere l’inadempimento degli obblighi assicurativi da parte delle compagnie convenute, non avevano provato, a fronte delle contestazioni delle stesse convenute e anche tramite la produzione di idonea documentazione, il verificarsi dell’evento (ossia i sinistri da infiltrazioni d’acqua – da c.d. “bagnamento” – all’interno dei locali CIS/Interporto di Nola), la riconducibilità di quest’ultimo al proprio operato, il rischio dedotto in polizza, nonchè l’entità dei danni patiti dal terzo; 2) non era possibile verificare e apprezzare l’asserita responsabilità delle compagnie per i comportamenti dilatori ed evasivi assunti, non avendo parte ricorrente prodotto in giudizio la documentazione che assume aver posto a conoscenza delle assicurazioni nel corso delle trattative; 3) non era opponibile alle compagnie assicuratrici la transazione, intervenuta nel 2012, al fine di definire i sinistri da “bagnamento”, in quanto da esse non sottoscritta; 4) la non riconducibilità all’Allianz S.p.A. convenuta della transazione sottoscritta da “Allianz Global Corporate & Spaciality AG”, soggetto giuridico ed autonomo rispetto alla prima, nonchè impresa assicuratrice della sola Enel Green Power;

che resistono con distinti controricorsi Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (assicuratrice di Ediltecna S.r.l.), Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (assicuratrice di General Membrane S.p.A.), Allianz S.p.a., Assicuratori dei Lloyd’s e D.M.L.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale hanno depositato memoria le società ricorrenti, Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (assicuratrice di Ediltecna S.r.l.), Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (assicuratrice di General Membrane S.p.A.) e D.M.L.;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione sollevata dai controricorrenti Allianz S.p.A. e Assicuratori dei Lloyd’s di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, in quanto la rubricazione dei motivi di censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è frutto di evidente e mero errore materiale emendabile, giacchè la prospettazione della doglianza è quella di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, riconducibile, formalmente, al citato art. 360 c.p.c., n. 3.

Sempre in via preliminare, non è fondata l’eccezione sollevata dai controricorrenti Allianz S.p.A. e D.M. di inammissibilità del ricorso per violazione della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale risulta rispettoso dell’anzidetta prescrizione (Cass. n. 8245/2018).

a) Con il primo mezzo è denunciata “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1882 e 1917 c.c. in relazione alla regola della ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.”, per aver erroneamente il giudice di merito ripartito l’onere della prova in ordine al rapporto contrattuale tra assicurati ed assicuratori ai fini dell’accertamento della responsabilità civile di questi ultimi anche per mala gestio, facendo gravare sui primi detto onere nonostante gli evidenti comportamenti evasivi e dilatori dei secondi;

b) con il secondo mezzo è dedotta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.”, per non aver il Tribunale riconosciuto una responsabilità in capo alle Compagnie assicuratrici ed il loro adempimento risarcibile;

a.1.-b.1) i motivi, da scrutinare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Il Tribunale, facendo corretta applicazione del principio, consolidato (e non contrastato in modo congruente dalle ricorrenti) per cui spetta all’assicurato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (tra le altre, Cass. n. 30656/2017, Cass. n. 1558/2018, Cass. n. 15630/2018), ha ritenuto, quindi, che detto onere non era stato assolto, non avendo le parti attrici prodotto idonea documentazione volta a dimostrare il verificarsi dell’evento, la riconducibilità di quest’ultimo al proprio operato, il rischio dedotto in Polizza, nonchè l’entità dei danni patiti dal terzo, venendo meno, quindi, la possibilità stessa di configurare una responsabilità contrattuale degli assicuratori convenuti in giudizio.

Le censure delle parti ricorrenti, oltre a non contrastare in modo congruente il principio di diritto applicato dal Tribunale, si risolvono in critiche, altresì generiche (segnatamente, quelle esposte con il secondo motivo) della motivazione in punto di apprezzamento, ad opera del giudice di merito, delle risultanze probatorie, come tali inammissibili ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

c) con il terzo mezzo è prospettata “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”, non avendo il Tribunale erroneamente posto a fondamento della propria decisione fatti non contestati (quali. a- l’esistenza delle polizze; b- il verificarsi dei sinistri; c- il verificarsi dei danni conseguenti ad essi; d- la denuncia dei sinistri contrattuale; e- l’apertura delle posizioni; e- la sussistenza dell’atto di transazione; f- la cronologia degli eventi per cui è causa) dai quali sarebbero senz’altro emersa la dimostrazione della mala gestio delle Compagnie assicuratrici;

c.1) il motivo è inammissibile.

Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti, e non già ai documenti prodotti (Cass. n. 12748/2016, Cass. n. 22055/2017), che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare puntualmente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e la specificità e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (tra le altre, Cass. n. 20637/2016, Cass. n. 31619/2018).

Tale onere non è stato affatto assolto dalle ricorrenti, in mancanza di deduzioni specifiche e congruenti in ordine alle allegazioni fattuali presenti nell’atto di citazione di primo grado e alle difese e alle contestazioni svolte dalle parti convenute in giudizio, di cui, peraltro, la sentenza impugnata dà atto dell’esistenza.

d) Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.c., per aver erroneamente il Giudice di merito, pur a fronte dell’evidente scopo dell’Unipol di sottrarsi ai propri obblighi indennitari, condannato gli odierni ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore dei terzi chiamati in causa;

d.1) il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492/2016, Cass. n. 7431/2012).

Di tale principio (non contrastato dalle parti ricorrenti) ha fatto corretta applicazione il Tribunale di Bologna, giacchè la chiamata in causa dell’ingegnere D.M., progettista e direttore dei lavori, da parte della UnipolSai trovava causa e giustificazione per l’ipotesi in cui fosse stata dimostrata in giudizio la cattiva esecuzione dei lavori appaltati alle società attrici; ciò rendendo giustificata per il D.M. la chiamata in causa del proprio assicuratore Lloyd’s.

La memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile per essere non solo illustrativa, ma anche integrativa e/o emendativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce argomentazioni idonee a scalfire i rilievi che precedono, che rendono irrilevanti anche le ragioni che la stessa parte ricorrente intende desumere dalla documentazione da essa prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (transazione del 15 marzo 2018), la quale, in ogni caso, è (in via assorbente) inammissibile, in quanto non già prodotta in sede di merito e non riferita alle ipotesi contemplate da detta norma, concernenti la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità di ricorso e controricorso (cfr., tra le tante, Cass. n. 18464/2018).

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le società ricorrenti condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida:

– in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di Allianz S.p.A. e in favore di Assicuratori dei Lloyd’s;

– in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (assicuratrice di Ediltecna S.r.l.), in favore di Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (assicuratrice di General Membrane S.p.A.) e in favore di D.M.L..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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