Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3306 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. II, 05/02/2019, (ud. 05/10/2018, dep. 05/02/2019), n.3306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4859-2015 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI PRIORE;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 11,

presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI TIBURZI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati DANILO SAVA e MARCELLO CACI;

– controricorrente –

e contro

C.D., C.V., C.G.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2679/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla domanda proposta da C.T., volta all’accertamento dei confini tra il suo fondo e quello appartenente a L.D., con conseguente condanna alla demolizione delle opere realizzate oltre il confine ed in violazione delle distanze legali;

– L.D. si costituiva, resistendo alla domanda e, in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l’usucapione; veniva disposta la chiamata in causa, su istanza del convenuto, di D., V. e C.G.B., i quali rimanevano contumaci;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 9.7.2014, confermava la sentenza di primo grado con la quale, in accoglimento delle domande proposte da C.T., veniva accertato che il confine tra i due terreni coincideva con il confine catastale, condannava il convenuto all’arretramento e rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione L.D. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria depositata in prossimità dell’udienza;

– C.T. ha resistito con controricorso, mentre D., V. e C.G.B. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione all’art. 102 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza perchè pronunciata in assenza di un litisconsorte necessario, P.I., coniuge in regime di comunione dei beni con il ricorrente, come risultante dall’atto di vendita, prodotto nel giudizio di primo grado;

– il motivo è inammissibile;

– dall’esame dell’atto di vendita per notar A. del 20.12.1995, consentito a questa Corte, trattandosi di violazione di carattere processuale, dedotta attraverso l’indicazione della sede processuale in cui il documento è stato prodotto, risulta che L.D. agiva in qualità di imprenditore coniugato in regime di comunione dei beni;

– l’art. 179 c.c., lett. d) esclude dalla comunione i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge e, in caso di acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati, tale esclusione deve risultare dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte l’altro coniuge;

– nella specie, trattandosi di bene acquistato in qualità di imprenditore e non avendo il coniuge partecipato all’atto, il bene è escluso dalla comunione, nè il L. ha dedotto che non si trattava di bene destinato all’esercizio dell’attività di impresa;

– con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’accertamento del confine reale;

– il motivo è inammissibile, in quanto la violazione di cui all’art. 112 c.p.c. va ravvisata nell’ipotesi in cui il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda volta a conseguire un bene della vita o decida attribuendo un bene della vita non richiesto e si distingue dall’ipotesi di omessa motivazione, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la quale ricorre quando il giudice abbia deciso sulla domanda, in assenza di motivazione o con motivazione apparente;

– nella specie, la corte territoriale non ha omesso la pronuncia sulla domanda di regolamento di confini, che ha deciso facendo riferimento ai confini catastali;

– con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per avere la corte territoriale omesso di valutare le risultanze dell’interrogatorio formale di C.T., la circostanza che gli altri comproprietari non si fossero presentati per rendere l’interrogatorio formale e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste S.;

– il motivo è inammissibile, in quanto, attraverso la deduzione della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il ricorrente non censura l’esistenza della motivazione, ma propone una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, essendo rimesso al giudice del merito l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, nonchè l’apprezzamento della maggiore o minore rilevanza di un elemento istruttorio;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore di C.T., liquidate in dispositivo;

– non deve provvedersi sulle spese nei confronti di D., V. e C.G.B., che non hanno svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di C.T. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA